IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662  e
successive  modificazioni,  recante  disposizioni   in   materia   di
programmazione negoziata e in particolare le lettere d)  ed  f),  che
definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale»  e
del «Contratto di area»; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente
«Modalita' di pagamento da parte  della  Cassa  depositi  e  prestiti
delle  somme  destinate  all'attuazione  dei  patti  territoriali   e
contratti d'area»; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come  modificato  ed
integrato dal decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive  27
aprile 2006,  n.  215,  recante  «Regolamento  concernente  ulteriori
disposizioni  per  l'erogazione  delle   agevolazioni   relative   ai
contratti d'area e ai patti territoriali»; 
  Visto  il  disciplinare  concernente  i  compiti  gestionali  e  le
responsabilita' del Responsabile unico del  contratto  d'area  e  del
Soggetto responsabile del patto territoriale, ai  sensi  dell'art.  2
del  citato  decreto  n.  320  del  2000,   approvato   con   decreto
direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374; 
  Viste le delibere CIPE n. 29 del 21  marzo  1997,  n.  127  dell'11
novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000,  n.
83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad
oggetto la disciplina della programmazione negoziata; 
  Vista la delibera CIPE n. 26 del 25  luglio  2003,  in  materia  di
regionalizzazione dei patti territoriali; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  che  all'art.  23
disciplina il «Fondo per la crescita sostenibile»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Codice  delle  leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno  2019,  n.  58,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 100 del 30  aprile  2019  e,  in  particolare,
l'art. 28 recante  «Semplificazioni  per  la  definizione  dei  patti
territoriali e dei contratti d'area»; 
  Considerato che il citato art. 28 del decreto-legge n. 34 del  2019
stabilisce, al comma 1, le procedure per la definitiva  chiusura  dei
procedimenti relativi  alle  agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei
patti territoriali e dei contratti d'area di cui  all'art.  2,  comma
203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e  demanda
ad  apposito  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo   economico
l'individuazione dei termini e delle modalita' per la  presentazione,
da parte delle imprese beneficiarie, delle  dichiarazioni  attestanti
l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute  per  la
realizzazione dello stesso; 
  Considerato, altresi', che il medesimo art. 28 del decreto-legge n.
34 del 2019 stabilisce, al comma 3, che le risorse residue dei  patti
territoriali, ove non costituiscano residui perenti e fatti salvi gli
impegni gia' assunti in  favore  delle  imprese  beneficiarie  ovvero
relativi alle rimodulazioni  gia'  autorizzate,  nonche'  le  risorse
necessarie per la copertura degli oneri per  controlli  e  ispezioni,
sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo  sviluppo
del  tessuto  imprenditoriale   territoriale,   anche   mediante   la
sperimentazione di servizi innovativi a  supporto  delle  imprese,  e
demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione dei  criteri
per la  ripartizione  e  il  trasferimento  delle  predette  risorse,
nonche' la disciplina per l'attuazione  dei  citati  progetti,  anche
valorizzando modelli gestionali  efficienti  e  pregresse  esperienze
positive di soggetti che  hanno  dimostrato  capacita'  operativa  di
carattere  continuativo  nell'ambito   della   gestione   dei   patti
territoriali; 
  Rilevato che con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5
settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, sono stati definiti i termini  e
le modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  sostitutive
rese dalle imprese beneficiarie al fine di consentire  la  definitiva
chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle   agevolazioni   concesse
nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, assegnando
il termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dello
stesso  decreto  per  la  presentazione  delle  citate  dichiarazioni
sostitutive; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  procedere  all'emanazione  del   decreto
previsto dall'art. 28, comma 3, del citato decreto-legge  n.  34  del
2019; 
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano
nella riunione del 24 settembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «decreto-legge»: il decreto 30  aprile  2019,  n.  34  recante
«Misure urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
specifiche situazioni di crisi», convertito  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 100 del 30 aprile 2019; 
    c) «Patti territoriali»: lo strumento agevolativo di cui all'art.
2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    d) «soggetti responsabili»:  i  soggetti  responsabili  di  patti
territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE  n.  29  del  21
marzo 1997; 
    e) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014; 
    f)  «progetto  pilota»:  l'insieme  di  interventi   pubblici   e
imprenditoriali, materiali e immateriali, realizzati da enti locali e
PMI; 
    g) «interventi»:  singoli  progetti  pubblici  o  imprenditoriali
facenti parte del progetto pilota; 
    h) «soggetti beneficiari»: enti locali titolari degli  interventi
pubblici e PMI.