Art. 3
Criteri per l'assegnazione delle risorse
1. Con bando del Ministero, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le
risorse residue dei Patti territoriali, cosi' come definite dal
precitato art. 28, comma 3, del decreto-legge, e sono stabiliti le
modalita' ed i termini di presentazione delle domande per il
finanziamento dei progetti di cui all'art. 2.
2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti
responsabili di Patti territoriali ancora operativi.
3. Ogni soggetto responsabile puo' presentare un solo progetto
pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi
imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche
predefinite. Il progetto pilota deve essere accompagnato da uno
studio di fattibilita' tecnico-economica finalizzato ad illustrare i
contenuti tecnici della proposta, l'analisi costi-benefici sulla
fattibilita' economico-finanziaria e corredato da previsioni
economico-finanziarie fino al termine delle attivita'.
4. Il bando di cui al comma 1 fissa l'ammontare massimo del
contributo assegnabile ad ogni progetto pilota, in funzione delle
risorse residue dei Patti territoriali resesi disponibili.