Art. 3 Criteri per l'assegnazione delle risorse 1. Con bando del Ministero, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse residue dei Patti territoriali, cosi' come definite dal precitato art. 28, comma 3, del decreto-legge, e sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2. 2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi. 3. Ogni soggetto responsabile puo' presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite. Il progetto pilota deve essere accompagnato da uno studio di fattibilita' tecnico-economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l'analisi costi-benefici sulla fattibilita' economico-finanziaria e corredato da previsioni economico-finanziarie fino al termine delle attivita'. 4. Il bando di cui al comma 1 fissa l'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota, in funzione delle risorse residue dei Patti territoriali resesi disponibili.