Art. 3 
 
              Criteri per l'assegnazione delle risorse 
 
  1. Con bando del Ministero, da emanare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  assegnate  le
risorse residue dei  Patti  territoriali,  cosi'  come  definite  dal
precitato art. 28, comma 3, del decreto-legge, e  sono  stabiliti  le
modalita'  ed  i  termini  di  presentazione  delle  domande  per  il
finanziamento dei progetti di cui all'art. 2. 
  2. Possono partecipare al bando  di  cui  al  comma  1  i  soggetti
responsabili di Patti territoriali ancora operativi. 
  3. Ogni soggetto responsabile  puo'  presentare  un  solo  progetto
pilota costituito  da  singoli  interventi  pubblici  e/o  interventi
imprenditoriali  tra  loro   coerenti   sulla   base   di   tematiche
predefinite. Il progetto  pilota  deve  essere  accompagnato  da  uno
studio di fattibilita' tecnico-economica finalizzato ad illustrare  i
contenuti tecnici  della  proposta,  l'analisi  costi-benefici  sulla
fattibilita'  economico-finanziaria   e   corredato   da   previsioni
economico-finanziarie fino al termine delle attivita'. 
  4. Il bando di  cui  al  comma  1  fissa  l'ammontare  massimo  del
contributo assegnabile ad ogni progetto  pilota,  in  funzione  delle
risorse residue dei Patti territoriali resesi disponibili.