Art. 5
Commissione di valutazione
1. La valutazione dei progetti pilota di cui all'art. 4 e' svolta
da una commissione, nominata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, costituita da cinque componenti, di cui tre in
rappresentanza del Ministero, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze ed uno in rappresentanza di
Unioncamere.
2. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Non e'
previsto alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica per
il funzionamento della predetta commissione.