Art. 5 Commissione di valutazione 1. La valutazione dei progetti pilota di cui all'art. 4 e' svolta da una commissione, nominata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, costituita da cinque componenti, di cui tre in rappresentanza del Ministero, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno in rappresentanza di Unioncamere. 2. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Non e' previsto alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica per il funzionamento della predetta commissione.