Art. 5 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  1. La valutazione dei progetti pilota di cui all'art. 4  e'  svolta
da una commissione, nominata con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico,  costituita  da  cinque  componenti,   di   cui   tre   in
rappresentanza del Ministero, uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed   uno   in   rappresentanza   di
Unioncamere. 
  2. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Non  e'
previsto alcun onere aggiuntivo a carico della finanza  pubblica  per
il funzionamento della predetta commissione.