Art. 7 Termini per la realizzazione dei progetti pilota 1. Al momento della presentazione, i singoli interventi facenti parte dei progetti pilota dovranno avere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al «progetto di fattibilita' tecnica ed economica», cosi' come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente. 2. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi e' pari a sessanta mesi per gli interventi pubblici e a quarantotto mesi per gli interventi imprenditoriali, decorrenti dal momento dell'assegnazione del contributo al soggetto responsabile.