Art. 7 
 
          Termini per la realizzazione dei progetti pilota 
 
  1. Al momento della presentazione,  i  singoli  interventi  facenti
parte dei progetti pilota dovranno avere,  per  quanto  riguarda  gli
interventi pubblici, un livello di progettazione pari al «progetto di
fattibilita' tecnica ed economica», cosi' come definito  dal  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e,  per  quanto  riguarda  gli
interventi imprenditoriali, un livello di progettazione  assimilabile
al precedente. 
  2. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi e' pari
a sessanta mesi per gli interventi pubblici e a quarantotto mesi  per
gli    interventi    imprenditoriali,    decorrenti    dal    momento
dell'assegnazione del contributo al soggetto responsabile.