Art. 7
Termini per la realizzazione dei progetti pilota
1. Al momento della presentazione, i singoli interventi facenti
parte dei progetti pilota dovranno avere, per quanto riguarda gli
interventi pubblici, un livello di progettazione pari al «progetto di
fattibilita' tecnica ed economica», cosi' come definito dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli
interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile
al precedente.
2. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi e' pari
a sessanta mesi per gli interventi pubblici e a quarantotto mesi per
gli interventi imprenditoriali, decorrenti dal momento
dell'assegnazione del contributo al soggetto responsabile.