Art. 9
Unioncamere
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite
dal presente decreto, il Ministero si avvale di Unioncamere, anche
mediante proprie strutture che operano in regime di in house ovvero
altri enti qualificati del sistema camerale, attraverso la stipula di
apposita convenzione. I relativi costi sono a carico delle risorse di
cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge, in misura non superiore
al 2 per cento del costo ammissibile dei progetti pilota approvati.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 novembre 2020
Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 17