Art. 9 Unioncamere 1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente decreto, il Ministero si avvale di Unioncamere, anche mediante proprie strutture che operano in regime di in house ovvero altri enti qualificati del sistema camerale, attraverso la stipula di apposita convenzione. I relativi costi sono a carico delle risorse di cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge, in misura non superiore al 2 per cento del costo ammissibile dei progetti pilota approvati. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2020 Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 17