Art. 9 
 
                             Unioncamere 
 
  1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle  funzioni  attribuite
dal presente decreto, il Ministero si avvale  di  Unioncamere,  anche
mediante proprie strutture che operano in regime di in  house  ovvero
altri enti qualificati del sistema camerale, attraverso la stipula di
apposita convenzione. I relativi costi sono a carico delle risorse di
cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge, in misura non  superiore
al 2 per cento del costo ammissibile dei progetti pilota approvati. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 30 novembre 2020 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Patuanelli        
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 17