Art. 2 
 
Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso
                 ed all'assistenza alla popolazione 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento  calamitoso  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata   la
donazione, in favore della Repubblica di Croazia, con le modalita' di
cui al comma 2, dei beni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1. 
  2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 si  provvede  mediante
verbale sottoscritto  per  il  tramite  dell'Ambasciata  d'Italia  in
Croazia con le autorita' locali. 
  3. Al reintegro dei beni oggetto di donazione si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'art. 4.