Art. 2 Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della Repubblica di Croazia, con le modalita' di cui al comma 2, dei beni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1. 2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Croazia con le autorita' locali. 3. Al reintegro dei beni oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4.