Art. 4 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 2.300.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 2021 Il Capo del Dipartimento: Borrelli