IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  128  del  19  maggio
2020, recante: «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  all'economia,   nonche'   di   politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 40, che prevede «Misure di  sostegno  alle  micro,  piccole  e
medie imprese titolari del servizio di  distribuzione  di  carburanti
nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19»; 
  Visto il comma 1, del citato art. 40, decreto-legge n. 34 del 2020,
che rivolge il contributo «alle microimprese e alle  piccole  e  alle
medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, che risultavano attive ed  in  regola
con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  alla
data del 1°  marzo  2020,  in  considerazione  del  mantenimento  del
servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di
calo  considerevole  della  domanda   di   carburanti   puo'   essere
riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per  l'anno
2020,  un  contributo  commisurato  ai  contributi  previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori  di  lavoro,  dovuti
sulle retribuzioni da  lavoro  dipendente  corrisposte  nei  mesi  di
marzo, aprile e maggio 2020»; 
  Visto il comma 2 dello  stesso  articolo,  che  stabilisce  che  il
contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette  degli
impianti di distribuzione carburanti in  autostrada  da  parte  delle
societa' petrolifere integrate  alla  raffinazione  e  alle  gestioni
unitarie delle attivita' petrolifere e di ristorazione; 
  Visto il comma 3 dell'art. 40, che prevede  che  il  contributo  e'
erogato  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico   su   domanda
dell'impresa di gestione, nel limite di spesa  di  cui  al  comma  1,
mediante riparto  proporzionale  delle  risorse  disponibili  tra  le
domande ammissibili; 
  Visto il secondo periodo del citato comma 3, che  prevede  che  con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati
le modalita' e il termine di presentazione delle domande  nonche'  le
procedure per la concessione del contributo; 
  Visto il comma 4 del citato art. 40, che prevede che, per i fini di
cui al comma 1 del medesimo articolo, la  verifica  dell'appartenenza
dei distributori di carburanti alla categoria  delle  microimprese  e
delle piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i  ricavi  con
le modalita' di cui all'art. 18, comma 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  Visto il comma 5 del piu' volte citato art.  40,  che  prevede  che
agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 4 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in  particolare,  l'allegato  I,
che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863  final  del  19  marzo  2020  e
successive modificazioni e integrazioni, con la quale la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19,
indicando le relative condizioni di  compatibilita'  con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare,  la  sezione
3.1 di detta comunicazione; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
dell'art. 3 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  che
prevedono la possibilita'  per  le  amministrazioni  dello  Stato  di
avvalersi, per la gestione di  interventi  pubblici,  di  societa'  a
capitale interamente pubblico  su  cui  le  predette  amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi
e  che  svolgono  la  propria  attivita'  quasi  esclusivamente   nei
confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a. societa'  in  house  dello
Stato; 
  Considerata la necessita' di adottare il  presente  decreto,  nelle
more   della   decisione   della   Commissione    europea    relativa
all'approvazione del relativo regime  di  aiuti,  ferma  restando  la
subordinazione  dell'efficacia  del  presente  decreto   all'avvenuta
approvazione della Commissione; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  ad  un  ente   strumentale
dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo, 
  Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino  a  direttore  generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello sviluppo economico avvenuta  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020,  registrato  in  data  11
dicembre 2020, al n. 1005; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento, sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge»: il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  128
del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in  materia  di  salute,
sostegno  al  lavoro  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le  quali  esiste
almeno una delle seguenti relazioni: 
      i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      ii.  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      iii.  un'impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa  controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
  Le imprese fra le quali intercorre  una  delle  relazioni  di  cui,
lettere da i. a iv., per il tramite di una o piu' altre imprese  sono
anch'esse considerate un'impresa unica; 
    c) «impianto»: l'impianto di distribuzione di  benzina,  gasolio,
GPL e metano della  rete  autostradale,  iscritto  presso  l'anagrafe
degli impianti di cui all'art. 1 comma 100, della legge  n.  124  del
2017; 
    d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    e) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e
media, secondo i criteri indicati dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato I al  regolamento
di esenzione; 
    f)  «procedura  informatica»:  il  sistema  telematico   per   la
presentazione  delle  domande  di  accesso  all'agevolazione   e   di
erogazione  della  stessa,  disponibile  presso  l'apposita   sezione
dedicata alla misura, presente sul sito internet del Ministero; 
    g) «soggetto proponente»: le PMI in possesso dei requisiti di cui
al presente decreto; 
    h) «soggetto beneficiario»: il soggetto  proponente  assegnatario
dell'agevolazione di cui all'art. 40 del decreto-legge; 
    i) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863  final  del
19  marzo  2020  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   la
Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita'  con  il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    j) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e  successive
modifiche ed integrazioni, che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    k) «RNA»: il Registro Nazionale degli aiuti  di  Stato  istituito
dall'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017
a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del  regolamento
n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del  direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento.