IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 40, che prevede «Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19»; Visto il comma 1, del citato art. 40, decreto-legge n. 34 del 2020, che rivolge il contributo «alle microimprese e alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020»; Visto il comma 2 dello stesso articolo, che stabilisce che il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e di ristorazione; Visto il comma 3 dell'art. 40, che prevede che il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili; Visto il secondo periodo del citato comma 3, che prevede che con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalita' e il termine di presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione del contributo; Visto il comma 4 del citato art. 40, che prevede che, per i fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi con le modalita' di cui all'art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto il comma 5 del piu' volte citato art. 40, che prevede che agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese; Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 3.1 di detta comunicazione; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. societa' in house dello Stato; Considerata la necessita' di adottare il presente decreto, nelle more della decisione della Commissione europea relativa all'approvazione del relativo regime di aiuti, ferma restando la subordinazione dell'efficacia del presente decreto all'avvenuta approvazione della Commissione; Ritenuta la necessita' di demandare ad un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo, Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato in data 11 dicembre 2020, al n. 1005; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui, lettere da i. a iv., per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica; c) «impianto»: l'impianto di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale, iscritto presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1 comma 100, della legge n. 124 del 2017; d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; e) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato I al regolamento di esenzione; f) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione e di erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione dedicata alla misura, presente sul sito internet del Ministero; g) «soggetto proponente»: le PMI in possesso dei requisiti di cui al presente decreto; h) «soggetto beneficiario»: il soggetto proponente assegnatario dell'agevolazione di cui all'art. 40 del decreto-legge; i) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; j) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; k) «RNA»: il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento.