Art. 10 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni  concesse  sono  erogate  dal  Ministero  previa
verifica della vigenza della regolarita'  contributiva  del  soggetto
beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, del  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC),
nonche' l'assenza di inadempimenti  ai  sensi  dell'art.  48-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attivita' di  cui
al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante. 
  3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle
attivita' di verifica di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede
all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi  previsti   dalle
procedure  per  l'attivazione  dell'intervento  sostitutivo  di   cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero  a  segnalare
l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti   secondo   quanto
previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.