Art. 13 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero, successivamente  all'erogazione  dell'agevolazione
spettante, procede allo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalle
disposizioni  nazionali  al  fine  di  verificare,  su  un   campione
significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di atto  notorio  rilasciate  dai  soggetti
beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso  di  esito
negativo dei  controlli,  il  Ministero  procede  alla  revoca  delle
agevolazioni. A tal fine, il Ministero puo'  effettuare  accertamenti
d'ufficio anche attraverso  la  consultazione  diretta  e  telematica
degli archivi e dei  pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli
stati, delle  qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni
sostitutive  presentate   dai   soggetti   beneficiari   durante   il
procedimento amministrativo disciplinato dal presente.