Art. 14 Revoche 1. L'agevolazione concessa e' revocata, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento; c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 12 del presente decreto; d) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11; e) l'attivita' economica dell'impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.