Art. 14 
 
                               Revoche 
 
  1.  L'agevolazione  concessa  e'  revocata,  in  misura  totale   o
parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti  irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili  all'impresa
beneficiaria e non sanabili; 
    b) risultino  false  o  non  conformi  le  dichiarazioni  rese  e
sottoscritte dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento; 
    c) il soggetto beneficiario non  adempia  agli  obblighi  di  cui
all'art. 12 del presente decreto; 
    d) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle
agevolazioni di cui all'art. 11; 
    e) l'attivita' economica dell'impresa  beneficiaria,  o  una  sua
parte, venga  delocalizzata  in  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea, ad eccezione degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
europeo,  entro  cinque  anni  dalla  data   di   concessione   delle
agevolazioni.