Art. 15 
 
                  Obblighi di trasparenza a carico 
                      del soggetto beneficiario 
 
  1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle  agevolazioni  ricevute  ai  sensi  del  presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125  e
seguenti,  della  legge  4  agosto  2017,   n.   124   e   successive
modificazioni  e  integrazioni.  Ai   predetti   fini,   i   soggetti
beneficiari  sono  tenuti  a  rilasciare  la  dichiarazione  prevista
dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017
nella nota integrativa del  bilancio  oppure,  ove  non  tenuti  alla
redazione della nota integrativa, sul proprio  sito  internet  o,  in
mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di  categoria  di
appartenenza. 
  2. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi  di
cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari  all'1%
(uno percento) degli importi ricevuti con un importo minimo di  2.000
euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi
di pubblicazione. Decorsi novanta giorni  dalla  contestazione  senza
che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione
e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,  si  applica
la sanzione della restituzione integrale del beneficio.