Art. 3 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del  decreto-legge,  le  risorse
finanziarie  disponibili  per  la  concessione   delle   agevolazioni
ammontano, per il 2020, a  euro  4.000.000,00  (quattro  milioni/00),
comprensivo degli oneri di cui all'art. 4.