Art. 4 
 
                      Gestione dell'intervento 
 
  1. La gestione  dell'intervento  agevolativo  di  cui  al  presente
decreto e' svolta  dal  Ministero,  che  si  avvale,  sulla  base  di
apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art.  19,  comma  5,
del  decreto-legge  l°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia. 
  2. Gli oneri  connessi  alle  attivita'  di  assistenza  tecnica  a
supporto dell'attuazione dell'intervento  agevolativo,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del  1998,
sono   posti   a   carico   delle   risorse   finanziarie   destinate
all'attuazione dell'intervento di cui all'art.  3,  entro  il  limite
massimo del 4,2% (quattrovirgoladue percento) delle medesime risorse.