Art. 4 Gestione dell'intervento 1. La gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dell'intervento agevolativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 4,2% (quattrovirgoladue percento) delle medesime risorse.