Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente provvedimento le PMI in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) risultano regolarmente costituite, iscritte e «attive» al registro delle imprese; b) svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto; c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie. 2. Sono escluse dal beneficio le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle societa' petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attivita' petrolifere e ristorazione. 3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come individuato all'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento di esenzione, che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera d) del comma 1 e che le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.