Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Possono  beneficiare  dell'agevolazione  di  cui  al   presente
provvedimento le PMI in  regola  con  il  versamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali alla data del 1°  marzo  2020  e  che,
alla data di  presentazione  della  domanda,  sono  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) risultano regolarmente  costituite,  iscritte  e  «attive»  al
registro delle imprese; 
    b)  svolgono  un  servizio  di   distribuzione   di   carburanti,
disponendo di un impianto; 
    c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
successive modificazioni e integrazioni; 
    d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e
che non sono in liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie. 
  2. Sono escluse dal beneficio le gestioni  dirette  degli  impianti
autostradali da parte  delle  societa'  petrolifere  integrate  e  le
gestioni unitarie di attivita' petrolifere e ristorazione. 
  3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi  alle  agevolazioni  i
soggetti che, alla  data  del  31  dicembre  2019,  si  trovavano  in
condizioni tali  da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi  come
individuato all'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, fatta
eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali
ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento di  esenzione,  che
possono accedere alle agevolazioni di cui al presente  decreto  anche
se gia' in difficolta' alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma
restando, in ogni caso, la condizione prevista alla  lettera  d)  del
comma  1  e  che  le  imprese  non  abbiano  ricevuto  aiuti  per  il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.