Art. 7 Determinazione e misura dell'agevolazione 1. L'agevolazione e' concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo ed e' commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 2. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione della domanda.