Art. 7 
 
              Determinazione e misura dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione e' concessa  in  forma  di  contributo  in  conto
esercizio, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai
sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del  quadro  temporaneo
ed e' commisurato ai contributi previdenziali  e  assistenziali,  con
esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica,
a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro
dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
  2.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni
concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare  della
dotazione finanziaria di cui all'art.  3  del  presente  decreto,  il
Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione
all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa. Tutte le
imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono  al  riparto,  senza
alcuna  priorita'  connessa  al  momento  della  presentazione  della
domanda.