Art. 8 Procedura di accesso all'agevolazione 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente decreto, i soggetti proponenti presentano al Ministero l'apposita domanda, di cui al comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 2. Ciascun soggetto proponente puo' presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione all'agevolazione. 3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, a seguito dell'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione europea di cui all'art. 16, comma 4. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 4. La presentazione dell'istanza e' riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.