Art. 8 
 
                Procedura di accesso all'agevolazione 
 
  1. Ai fini dell'accesso alle  agevolazioni  previste  dal  presente
decreto, i soggetti proponenti  presentano  al  Ministero  l'apposita
domanda, di cui al  comma  3,  esclusivamente  tramite  la  procedura
informatica. 
  2. Ciascun soggetto proponente puo' presentare, con riferimento  al
singolo impianto, una sola domanda di ammissione all'agevolazione. 
  3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle  imprese  del  Ministero,  a  seguito
dell'approvazione dell'aiuto da parte della  Commissione  europea  di
cui all'art. 16, comma 4. Con il  medesimo  provvedimento  sono  resi
disponibili lo schema in base al  quale  deve  essere  presentata  la
domanda di ammissione  alle  agevolazioni,  unitamente  all'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  da
parte del Ministero. 
  4. La presentazione dell'istanza  e'  riservata  al  rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.