Art. 9 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione
delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e
la regolarita' della domanda  e  della  documentazione  allegata,  il
possesso  dei  requisiti   di   ammissibilita'   sulla   base   delle
dichiarazioni  rese  dal  soggetto  proponente  e  il  rispetto   del
massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo. 
  2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono negativamente, ovvero risultino incomplete,  il  Ministero
procede  alla  trasmissione  dei  motivi  ostativi   all'accoglimento
dell'istanza, come previsto all'art.  10-bis  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 
  3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile  entro  i  limiti  di  cui  all'art.  7,  tenendo   conto
dell'eventuale  riparto,  procede   alla   registrazione   dell'aiuto
individuale  sul  RNA  e  adotta  un  provvedimento   cumulativo   di
concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per
gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del  Ministero
(www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione
delle  informazioni  di  cui  agli  articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  4. Il Ministero provvede  a  effettuare  altresi'  gli  adempimenti
previsti dalla vigente normativa  antimafia,  sulla  base  di  quanto
previsto dalla predetta normativa. 
  5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui  al
presente  decreto  sono  trasmesse   dal   Ministero   esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata (Pec). Il Ministero  declina
qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato  perfezionamento   delle
comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della  casella
di posta elettronica certificata (Pec) dei soggetti proponenti.