Art. 9 Concessione delle agevolazioni 1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proponente e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo. 2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti di cui all'art. 7, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa. 5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (Pec) dei soggetti proponenti.