IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n.  42  e  successive  modificazioni,
recante delega al Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta   nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Vista la lettera b) del comma 1, dell'art.  5  del  citato  decreto
legislativo n. 216 del 2010, che prevede che  la  Societa'  Soluzioni
per il sistema economico - Sose S.p.a. (gia' Societa' per  gli  studi
di settore - Sose S.p.a.), di seguito Sose, provvede al  monitoraggio
della  fase  applicativa  e  all'aggiornamento   delle   elaborazioni
relative alla determinazione dei fabbisogni standard; 
  Vista la lettera e) del comma 1, del medesimo art.  5  del  decreto
legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1,  comma  31,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni
relative alla determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  alla
lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard, anche separatamente, per l'approvazione; 
  Visto  il  verbale  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard n. 44 del 18 novembre 2019, di approvazione della «Revisione
della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni  a
statuto  ordinario  per  il  servizio  smaltimento  rifiuti  in  base
all'art. 6 del decreto legislativo. 26 novembre 2010, n. 216»; 
  Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 216 del  2010,
come modificato dall'art. 1, comma 32, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, che dispone che con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri e sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
sono adottati, anche separatamente,  la  nota  metodologica  relativa
alla procedura di calcolo dei fabbisogni  standard  e  il  fabbisogno
standard  per  ciascun  comune,  previa   verifica   da   parte   del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai  fini  del  rispetto  dell'art.  1,
comma 3; 
  Visto, altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo n.  216
del  2010,  secondo  il  quale,  nel  caso  di  adozione  della  nota
metodologica relativa alla procedura  di  calcolo,  decorsi  quindici
giorni dalla trasmissione alla Conferenza Stato citta'  ed  autonomie
locali,  lo  schema  e'  comunque  trasmesso  alle  Camere  ai   fini
dell'espressione del parere da parte della  Commissione  parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
dicembre 2016,  recante  adozione  delle  note  metodologiche  e  dei
fabbisogni standard  per  ciascun  comune  delle  regioni  a  statuto
ordinario,  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica,  alle
funzioni riguardanti la gestione del  territorio  e  dell'ambiente  -
servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni  nel  settore  sociale  -
servizi di asili nido, alle funzioni generali  di  amministrazione  e
controllo,  alle  funzioni  di  polizia  locale,  alle  funzioni   di
viabilita' e  territorio,  alle  funzioni  nel  campo  dei  trasporti
(trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore  sociale  al
netto dei servizi di asili nido; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2017, recante  aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei
fabbisogni standard dei comuni per il 2018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile  2019,  recante  aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei
fabbisogni standard dei comuni per il 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  marzo
2020, recante aggiornamento a metodologie  invariate  dei  fabbisogni
standard dei comuni per il 2020; 
  Vista la documentazione recante la «Revisione della metodologia dei
fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario  per
il servizio smaltimento  rifiuti  in  base  all'art.  6  del  decreto
legislativo 26 novembre  2010,  n.  216»,  trasmessa  dalla  Sose  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data  13
luglio 2020; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 2020; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai sensi  del
richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del  2010,
nella seduta del 15 ottobre 2020; 
  Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione  del
federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari  competenti  per
le conseguenze di carattere finanziario; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottata la nota metodologica relativa alla  revisione  della
metodologia dei  fabbisogni  standard  dei  comuni  delle  regioni  a
statuto  ordinario  per  il  servizio  smaltimento  rifiuti  in  base
all'art. 6 del decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.  216.  La
predetta nota metodologica di revisione dei fabbisogni  standard  per
il servizio di smaltimento rifiuti e' allegata al presente decreto  e
ne costituisce parte integrante.