Art. 5 Scambio di informazioni 1. Per le operazioni di importazione definitiva di oli lubrificanti, l'ufficio competente invia al Consorzio i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato le medesime operazioni di importazione, unitamente ai quantitativi di oli lubrificanti importati e all'ammontare del contributo versato da ciascun soggetto, ai fini della contabilizzazione e dell'eventuale fatturazione del contributo nonche' della verifica dell'adesione dei medesimi soggetti al Consorzio e del calcolo delle relative quote consortili. 2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, il Consorzio stipula, nel rispetto della normativa di riferimento, un'apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con oneri posti a carico del medesimo Consorzio per il ristoro delle spese sostenute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attivita' ad essa correlate; con la stessa convenzione sono altresi' definiti i tempi e le modalita' per la predetta trasmissione. 3. Con la convenzione di cui al comma 2 puo' essere regolato, altresi', sempre con oneri posti a carico del Consorzio, lo scambio di dati e informazioni, finalizzato al riscontro del corretto versamento del contributo, inerenti le immissioni in consumo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e la relativa destinazione prevista degli oli lubrificanti.