Art. 2 
 
             Individuazione delle opere infrastrutturali 
                    e del relativo finanziamento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 21,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono opere essenziali: 
    a) le opere permanenti  necessarie  su  infrastrutture  esistenti
inserite nel  dossier  di  candidatura  alla  tabella  71.b,  di  cui
all'allegato n. 1, costituente parte integrante del presente  decreto
e che individua  i  finanziamenti  gia'  disponibili  e  il  relativo
soggetto attuatore; 
    b)  le  opere  infrastrutturali  necessarie   su   infrastrutture
pianificate inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.c, di
cui all'allegato n. 2,  costituente  parte  integrante  del  presente
decreto e che individua i finanziamenti gia' disponibili per la  loro
realizzazione e il relativo soggetto attuatore; 
    c)  le  opere  infrastrutturali  essenziali,   che   si   rendono
necessarie per rendere efficienti  e  appropriate  le  infrastrutture
esistenti e  pianificate  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  di  cui
all'allegato n. 3, costituente parte integrante del presente  decreto
in favore delle quali con  il  presente  decreto  viene  disposto  il
finanziamento a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,  comma  18,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, commi 18, 22 e 23, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono opere infrastrutturali connesse e di contesto: 
    a) gli interventi di cui all'allegato  n.  4,  costituente  parte
integrante del presente decreto,  che  assume  valore  programmatico,
ferma restando la possibilita' di successivo finanziamento  ai  sensi
dell'art. 3 del presente decreto; 
    b) gli interventi di cui all'allegato  n.  5,  costituente  parte
integrante del presente decreto, che individua i  finanziamenti  gia'
completamente disponibili  per  la  loro  realizzazione,  nonche'  il
relativo soggetto attuatore. 
  3. Le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10, 18,  19  e  20,
per le quali non sono immediatamente  disponibili  tutte  le  risorse
necessarie per la realizzazione, sono  attivate  subordinatamente  al
reperimento  dell'integrale  copertura  finanziaria.  Per  le   opere
indicate nell'allegato 3, ai numeri 10 e 18, la fase di progettazione
e' avviata a valere sulle risorse disponibili,  di  cui  al  medesimo
allegato 3, qualora gia' destinabili a tale finalita' a  legislazione
vigente. 
  4.  L'opera  indicata  nell'allegato  3,  numero  29,  e'  attivata
subordinatamente al completamento  del  finanziamento  necessario  da
parte della Provincia autonoma di Bolzano. 
  5. L'intervento indicato nell'allegato 3, numero  34,  e'  attivato
nei limiti  delle  risorse  individuate  nel  medesimo  allegato.  Il
completamento di tale intervento e' finanziato ai sensi dell'art.  3,
ovvero con risorse proprie della Provincia autonoma di Trento. 
  6. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11  marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  la
societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» e' soggetto
attuatore degli interventi di cui agli allegati  3  e  4.  La  stessa
societa'  puo'  stipulare  convenzioni  con   altre   amministrazioni
aggiudicatrici per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  centrale  di
committenza e di stazione appaltante. 
  7. Fino alla costituzione e alla piena operativita' della  societa'
«Infrastrutture Milano  Cortina  2020-2026  S.p.a.»  le  funzioni  di
soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e  4  sono
svolte  dagli   attuali   enti   titolari   o   concessionari   delle
infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento.