Art. 3 
 
                       Utilizzo delle economie 
                  e rimodulazione dei finanziamenti 
 
  1.  Le  disponibilita'  derivanti  dalle  economie  conseguite   in
relazione agli interventi di cui all'allegato n. 3 sono destinate  al
finanziamento delle opere di cui all'allegato n. 4 se disponibili  in
tempo utile per destinate alle finalita' del presente decreto  tenuto
conto del tempo necessario  per  la  loro  realizzazione  secondo  il
cronoprogramma. 
  2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 6,  ovvero,  fino
alla piena operativita' di quest'ultimo, gli enti di cui all'art.  2,
comma 7, nel limite delle risorse  disponibili  per  ciascun  anno  e
previo assenso del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  gli
aspetti contabili, sono autorizzati a: 
    a) rimodulare le risorse disponibili nell'ambito degli interventi
finanziati individuate nell'allegato n. 3; 
    b)  realizzare  le  specifiche   opere   assentite   tra   quelle
individuate  nell'allegato  n.  4,  utilizzando   le   disponibilita'
finanziarie di cui al comma 1.