Art. 5 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020,  n.  31,  la  societa'  Milano  Cortina  Infrastrutture  S.p.a.
assicura  il  rispetto  e  l'aggiornamento  dei  cronoprogrammi,   il
rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali  e  sociali  e  dei
tempi di ultimazione degli interventi riportati negli allegati 3 e  4
al presente  decreto  sulla  base  del  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico,  lo
sviluppo delle infrastrutture e  l'alta  sorveglianza,  istituita  ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
31 maggio 2019, n. 226, e le direzioni generali di  cui  all'art.  5,
comma  1,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
verificano l'avanzamento finanziario,  materiale  e  procedurale  dei
singoli interventi, sulla base delle informazioni del sistema di  cui
al comma 1. 
  3. Le direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di cui all'art. 4, comma 1, si riservano, per le opere di  rispettiva
competenza, la facolta' di  effettuare  controlli,  anche  attraverso
ispezioni,  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere   oggetto   di
finanziamento in corso d'opera e/o alla fine dei lavori, anche per il
tramite  del  Provveditorato  interregionale  alle  opere   pubbliche
competente per territorio, al fine di  verificare  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti. 
  4. I soggetti attuatori trasmettono alle competenti  direzioni  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 giugno di
ogni anno, una relazione sullo stato di  utilizzo  dei  finanziamenti
concessi con  indicazione  delle  principali  criticita'  riscontrate
nell'attuazione dei  singoli  interventi  di  cui  agli  allegati  al
presente decreto.