Art. 3 
 
                        Obiettivi e principi 
 
  1. La societa'  realizza,  nell'ambito  della  piattaforma  di  cui
all'art.  5,  comma  2,  del  CAD,  il  sistema  e  le  funzionalita'
necessarie a garantire la  fornitura  del  servizio  di  fatturazione
automatica di cui al presente decreto. 
  2.  Le  soluzioni  tecnologiche  adottate  ai  sensi  del  comma  1
consentono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
    a) la realizzazione di un sistema centralizzato che semplifica lo
scambio di informazioni fra i soggetti coinvolti in  una  transazione
commerciale che prevede l'emissione della fattura elettronica,  cosi'
favorendo la diffusione del sistema e  dei  servizi  di  fatturazione
elettronica da parte di professionisti e micro-imprese presso piccoli
o medi esercenti che possono  riscontrare  difficolta'  nell'utilizzo
dei relativi servizi; 
    b) la realizzazione di un sistema fruibile a richiesta  anche  da
parte di coloro che effettuano acquisti al  di  fuori  dell'esercizio
dell'attivita'  di  impresa,  dell'esercizio  di  un'arte  o  di  una
professione; 
    c) l'incentivazione della digitalizzazione dei pagamenti  tramite
l'utilizzo di carte  e  strumenti  di  pagamento  tracciabili  presso
esercenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; 
    d) la possibilita' di  sfruttare  l'evoluzione  delle  tecnologie
gia' in uso, quali, tra le altre, l'adeguamento dei sistemi di cassa. 
  3. Lo sviluppo delle tecnologie necessarie alle integrazioni di cui
al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi: 
    a)  disponibilita':  il  sistema  realizzato  ha  impatti  minimi
sull'esperienza dei  processi  di  pagamento  e  garantisce  ad  ogni
cittadino l'accesso in qualsiasi momento alle  informazioni  relative
alle transazioni effettuate; 
    b)  correttezza:  durante  la  raccolta  e  l'elaborazione  delle
transazioni, il sistema assicura la correttezza e l'affidabilita' del
trattamento delle informazioni, limitando il salvataggio  all'insieme
minimo  di  informazioni  necessario  al  funzionamento  del  sistema
stesso; 
    c) efficienza e auto-sostenibilita':  le  soluzioni  tecnologiche
implementate garantiscono le funzionalita' di cui al presente decreto
e  un'esperienza  utente  adeguata,  nonche'  rispettano  criteri  di
efficienza economica tali da permettere l'auto  sostenibilita'  nella
gestione del sistema e del servizio; 
    d) sicurezza  e  protezione  dei  dati  personali:  le  soluzioni
implementate rispettano la normativa in  materia  di  protezione  dei
dati personali e, in particolare, i principi di privacy by default  e
by design, ivi inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati e
delle informazioni  processate,  con  la  predisposizione  di  misure
tecniche  e  organizzative  adeguate  per  garantire  un  livello  di
sicurezza adeguato al rischio che la soluzione comporta. 
  4. La copertura dei  costi  di  esercizio  della  societa'  per  le
attivita' derivanti dalla gestione del sistema e  del  servizio  sono
assicurati anche dai ricavi derivanti dai corrispettivi  richiesti  a
fronte dei servizi resi.