IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e  successive  modificazioni,
recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia
di danno ambientale»; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
recante «Nuovi interventi in campo ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto  l'art.  41  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che prevede la nullita' degli atti amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di  investimento  pubblico  in  assenza  dei
corrispondenti CUP che costituiscono  elemento  essenziale  dell'atto
stesso; 
  Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»,  che  ha
incrementato la  dotazione  finanziaria  del  fondo  di  cui  di  cui
all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ai  fini
del  finanziamento,  tra  l'altro,  «di  un  programma  nazionale  di
bonifica e ripristino ambientale dei  siti  oggetto  di  bonifica  ai
sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia  stato  avviato  il
procedimento di individuazione del responsabile della  contaminazione
ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche',  in
ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di
siti contaminati»; 
  Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145; 
  Considerato che il  citato  art.  1,  comma  800,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, prevede altresi' che con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro  destinate
per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento; 
  Visto  il  decreto  18  settembre  2001,  n.  468,   e   successive
modificazioni,  recante  il  «Programma  nazionale  di   bonifica   e
ripristino ambientale dei siti inquinati»; 
  Visto il decreto 1° marzo 2019,  n.  46,  recante  il  «Regolamento
relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale  e  di
messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente,  delle  aree
destinate  alla  produzione  agricola  e  all'allevamento,  ai  sensi
dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  17
dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina i criteri  e
le modalita' di trasferimento ai soggetti beneficiari  delle  risorse
per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti orfani.