Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende: a) il sito potenzialmente contaminato in cui non e' stato avviato o si e' concluso il procedimento di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non e' individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato; b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attivita' e gli interventi.