Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende: 
    a) il sito potenzialmente contaminato in cui non e' stato avviato
o si e' concluso il procedimento di  cui  all'art.  244  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  ovvero  di  cui  all'art.  8  del
decreto ministeriale 25  ottobre  1999,  n.  471,  per  il  quale  il
responsabile dell'inquinamento non e' individuabile  o  non  provvede
agli adempimenti previsti dal titolo V, parte  quarta,  del  medesimo
decreto legislativo, ovvero agli  adempimenti  previsti  dal  decreto
ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del
sito ne' altro soggetto interessato; 
    b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli  242  e
245 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  dopo  avere
attivato le procedure  previste  dal  titolo  V,  parte  quarta,  del
medesimo decreto legislativo,  non  concludono  le  attivita'  e  gli
interventi.