Art. 3 Esclusioni dall'ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle procedure e agli interventi di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono gia' individuate e destinate altre fonti di finanziamento; b) alle attivita' di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti; c) agli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali; d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato; e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.