Art. 3 
 
               Esclusioni dall'ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) alle procedure e agli  interventi  di  cui  all'art.  242  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di  esecuzione  o
per i  quali  sono  gia'  individuate  e  destinate  altre  fonti  di
finanziamento; 
    b) alle attivita' di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in  cui
i  rifiuti  costituiscono  fonti  di  contaminazione  delle   matrici
ambientali circostanti; 
    c)  agli  interventi   relativi   alle   strutture   edilizie   e
impiantistiche,  ad  eccezione   degli   interventi   necessari   per
consentire la bonifica delle matrici ambientali; 
    d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se
non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di
quanto dalle stesse non disciplinato; 
    e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree
caratterizzate da inquinamento diffuso.