Art. 6 Monitoraggio e controllo degli interventi 1. Le regioni e le province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all'art. 7 nei confronti dei soggetti beneficiari. 3. I controlli sulle attivita' e sugli interventi oggetto del presente decreto sono effettuati ai sensi dell'art. 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Negli accordi di cui all'art. 4 e' riportato, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalita' di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.