Art. 7 Revoca dei finanziamenti 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente programma sono revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore. 2. In caso di attivazione da parte dei soggetti obbligati/interessati il finanziamento concesso e' rimodulato a favore di altri interventi nella medesima regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano. 3. Nell'ambito degli accordi di cui al precedente art. 6, sono disciplinate le modalita' di revoca dei finanziamenti di cui al presente Programma. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2020 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 240