Art. 7 
 
                      Revoca dei finanziamenti 
 
  1. I finanziamenti concessi ai sensi del  presente  programma  sono
revocati  nelle  ipotesi  di  inadempienza  da  parte  del   soggetto
beneficiario e/o attuatore. 
  2.   In   caso   di   attivazione    da    parte    dei    soggetti
obbligati/interessati  il  finanziamento  concesso  e'  rimodulato  a
favore  di  altri  interventi  nella  medesima  regione  o  Provincia
autonoma di Trento e Bolzano. 
  3. Nell'ambito degli accordi di cui  al  precedente  art.  6,  sono
disciplinate le modalita' di  revoca  dei  finanziamenti  di  cui  al
presente Programma. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 29 dicembre 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 240