IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  l'art.  58  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che
stabilisce di definire con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  i
criteri per la rilevazione, la standardizzazione  e  la  comparazione
dei dati del sistema informativo sanitario; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  dicembre  1991,
con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, la  scheda  di  dimissione  ospedaliera  quale
strumento ordinario per la raccolta delle  informazioni  relative  ad
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici  e  privati
esistenti sul territorio nazionale; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5  del  decreto  ministeriale  28
dicembre 1991, con il quale si prevede  che  con  successivi  decreti
ministeriali saranno specificati i sistemi di  codifica  da  adottare
per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  del  15  aprile  1994,
recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione  delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,  riabilitativa
e ospedaliera»; 
  Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19  giugno  1999,  n.
229 recante «Norme per la razionalizzazione  del  Servizio  sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»,
che al comma 5 demanda al Ministro della sanita' l'individuazione dei
sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione  o
di servizio da remunerare e la determinazione delle  tariffe  massime
da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6  dispone  la
revisione periodica del sistema di classificazione delle  prestazioni
e l'aggiornamento delle relative tariffe; 
  Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale  27  ottobre
2000, n. 380, che prevede l'applicazione della versione italiana 1997
della International Classification  of  Diseases  -  9th  revision  -
Clinical Modification (ICD-9-CM) e dei suoi successivi  aggiornamenti
per  la  codifica  delle  informazioni  contenute  nella  scheda   di
dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale  di  dimissione,
le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale  o  parto,
gli  altri  interventi  chirurgici   o   procedure   diagnostiche   e
terapeutiche; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  21  novembre  2005,
con il quale e' stata adottata, dal  1°  gennaio  2006,  la  versione
italiana 2002 della ICD-9-CM; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2008, ed
in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°
gennaio 2009, le informazioni di carattere  clinico  contenute  nella
scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando
la Classificazione internazionale delle malattie, dei  traumatismi  e
degli  interventi  chirurgici  e  delle  procedure   diagnostiche   e
terapeutiche, versione italiana 2007 della ICD-9-CM; 
  Considerato che la nuova  malattia  da  SARS-CoV-2  (CoViD-19)  non
risulta attualmente presente nell'Elenco sistematico  delle  malattie
ICD-9-CM; 
  Considerata la rilevanza clinico - epidemiologica della malattia  e
delle sue ricadute sulla programmazione,  sull'organizzazione  e  sul
finanziamento del sistema sanitario; 
  Considerata, inoltre, la necessita' di garantire l'omogeneita'  dei
criteri e delle modalita' di  codifica  delle  schede  di  dimissione
ospedaliera sul territorio nazionale e  l'indispensabile  uniformita'
di lettura dei dati epidemiologici nazionali; 
  Ritenuto, a tal fine, che le «Linee guida  per  la  codifica  della
malattia  da  SARS-CoV-2  (COVID-19)  e  delle   sue   manifestazioni
cliniche»,  emanate  con  nota   della   Direzione   generale   della
programmazione sanitaria del Ministero della salute prot. n. 7648 del
20 marzo 2020, non siano sufficienti per garantire  tale  univocita',
essendo basate sulle  regole  generali  tassonomiche  e  di  codifica
ICD-9-CM v.2007 - che  non  contengono  codici  riferiti  alla  nuova
malattia e che, pertanto, consentono solo l'individuazione di  codici
aspecifici  per  indicare  la  nuova  malattia  e  le  manifestazioni
cliniche ad essa correlate; 
  Sentite la Direzione generale della digitalizzazione,  del  sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute e
il Centro collaboratore italiano dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita' per la famiglia delle classificazioni internazionali, Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  Azienda  sanitaria   universitaria
Giuliano-Isontina; 
  Considerato, altresi',  che  i  risultati  complessivi  del  lavoro
svolto sono stati presentati e condivisi con le regioni e le province
autonome in una riunione svoltasi il 25 giugno 2020; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  definire  codici   specifici   per
classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19)  e  le
sue manifestazioni cliniche, ad  integrazione  della  classificazione
ICD-9-CM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della definizione di codici specifici  per  classificare
univocamente  la  malattia  da  SARS-CoV-2  (CoViD-19)   e   le   sue
manifestazioni  cliniche,  il  sistema   di   classificazione   delle
malattie,  dei  traumatismi,  degli  interventi  chirurgici  e  delle
procedure  diagnostiche  e  terapeutiche  per   la   codifica   delle
informazioni  di  carattere  clinico  contenute   nella   scheda   di
dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre
2008, riferito alla Classificazione  internazionale  delle  malattie,
dei traumatismi e  degli  interventi  chirurgici  e  delle  procedure
diagnostiche   e   terapeutiche,   versione   italiana   2007   della
International Classification of Diseases - 9th  revision  -  Clinical
Modification (ICD-9-CM), e' integrato con le classificazioni  di  cui
all'elenco allegato parte integrante del presente decreto.