Art. 8 Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva 1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell'art. 12-bis del decreto-legge. Per i beni di interesse paesaggistico non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'art. 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. 2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell'art. 149, comma 1, della lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere interne e di consolidamento che non modificano la sagoma, siano eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del colore delle facciate degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o dai regolamenti comunali ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe e nelle nuove tolleranze introdotte dall'art. 1-sexies, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, elencati nell'allegato al predetto decreto, nonche' gli interventi sanabili ai sensi dell'art. 1-sexies, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89. 4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sulla base di apposita asseverazione, resa dal professionista di cui all'art. 4 della presente ordinanza, della sussistenza dei pertinenti presupposti, le seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle voci «A.3» e «A.29» dell'allegato «A» al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017: a) gli interventi che abbiano finalita' di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo - tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio, fatte salve quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari; b) gli interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamita' naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purche' sia possibile accertarne la consistenza e la configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonche' quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari. 5. Le segnalazioni certificate di inizio attivita' attestano la conformita' degli interventi alle prescrizioni, anche relative ai materiali, contenute nei piani attuativi dei centri storici aventi valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge.