Art. 8 
 
 
                 Vincoli ed interventi non soggetti 
             ad autorizzazione paesaggistica preventiva 
 
  1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti  dagli
eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a  vincoli  di
tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  si  applicano  le
disposizioni del comma 1, terzo e quarto  periodo,  dell'art.  12-bis
del decreto-legge. Per i  beni  di  interesse  paesaggistico  non  e'
richiesta  l'autorizzazione  di  cui   all'art.   146   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'art.
149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di  interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e
consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione  e
consolidamento  degli  edifici  o  al  ripristino  con  miglioramento
sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici  danneggiati
o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e  l'aspetto
esteriore degli edifici. 
  2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi  e
dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell'art.  149,  comma
1, della lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
le opere interne e di consolidamento che non  modificano  la  sagoma,
siano eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del colore delle
facciate degli edifici, secondo quanto  previsto  dall'art.  154  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o dai regolamenti comunali
ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe
e nelle nuove tolleranze introdotte dall'art. 1-sexies, commi 4  e  5
della legge 24 luglio 2018, n. 89. 
  3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi
e le opere previsti dall'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  elencati  nell'allegato  al
predetto decreto, nonche' gli interventi sanabili ai sensi  dell'art.
1-sexies, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89. 
  4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre  esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica,   sulla   base    di    apposita
asseverazione, resa  dal  professionista  di  cui  all'art.  4  della
presente ordinanza, della sussistenza dei pertinenti presupposti,  le
seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle  voci  «A.3»  e
«A.29» dell'allegato «A» al decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 31 del 2017: 
      a) gli  interventi  che  abbiano  finalita'  di  consolidamento
statico degli edifici, ivi compresi gli  interventi  che  si  rendano
necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai  fini  antisismici,
purche'  non  comportanti  modifiche  alle  caratteristiche  morfo  -
tipologiche, ai materiali di  finitura  o  di  rivestimento,  o  alla
volumetria e all'altezza dell'edificio, fatte salve quelle necessarie
per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14,
commi 6 e 7 del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102  e  per
l'adeguamento agli standard igienico sanitari; 
      b) gli interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti
e impianti tecnologici che in conseguenza  di  calamita'  naturali  o
catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di  crollo,  purche'
sia  possibile  accertarne  la  consistenza   e   la   configurazione
legittimamente preesistente ed  a  condizione  che  l'intervento  sia
realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o
manufatto    originario    quanto    a     collocazione,     ingombro
planivolumetrico, configurazione  degli  esterni  e  finiture,  fatte
salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e  di  sicurezza  degli  impianti  tecnologici,
nonche'   quelle   necessarie   per   l'efficientamento    energetico
dell'edificio ai  sensi  dell'art.  14,  commi  6  e  7  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento  agli  standard
igienico sanitari. 
  5. Le segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  attestano  la
conformita' degli interventi alle  prescrizioni,  anche  relative  ai
materiali, contenute nei piani attuativi dei  centri  storici  aventi
valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'art. 11,  comma  7,  del
decreto-legge.