Art. 2 
 
 
                     Termine per l'aggiornamento 
 
  1. Il Commissario straordinario, con successive  ordinanze,  potra'
disporre l'estensione del numero dei comuni, o porzioni di comuni, di
cui all'art. 1 sulla base  di  ulteriori  attivita'  istruttorie,  da
svolgersi anche utilizzando gli Uffici speciali della  ricostruzione,
basate sugli stessi criteri di cui all'art. 1 e  di  eventuali  altri
criteri utili ai fini dell'individuazione dei territori  maggiormente
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.