Art. 2 Termine per l'aggiornamento 1. Il Commissario straordinario, con successive ordinanze, potra' disporre l'estensione del numero dei comuni, o porzioni di comuni, di cui all'art. 1 sulla base di ulteriori attivita' istruttorie, da svolgersi anche utilizzando gli Uffici speciali della ricostruzione, basate sugli stessi criteri di cui all'art. 1 e di eventuali altri criteri utili ai fini dell'individuazione dei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.