Art. 2 
 
                       Assegnazione contributi 
 
  1.  I  contributi  ai  comuni   ricompresi   nell'elenco   di   cui
all'Allegato 1 alla presente ordinanza  -  pari  a  complessivi  26,8
milioni di euro - sono  assegnati  sulla  base  dell'importo  stimato
dell'intervento cosi' come risultante dalle schede  tecniche  inviate
dai medesimi comuni e riportate  nell'elaborato  di  sintesi  di  cui
all'Allegato 2 alla presente ordinanza, comunque nel  limite  massimo
di 200.000 euro per ciascun comune,  salvo  successiva  rimodulazione
tenuto  conto  del  costo  effettivo   dell'intervento   cosi'   come
risultante dal quadro economico del progetto esecutivo da predisporsi
ai sensi dell'art. 3. 
  2. I comuni beneficiari  del  contributo  sono  tenuti  a  iniziare
l'esecuzione  dei  lavori  per  la  realizzazione  degli   interventi
proposti entro un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza.