Art. 2 Assegnazione contributi 1. I contributi ai comuni ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza - pari a complessivi 26,8 milioni di euro - sono assegnati sulla base dell'importo stimato dell'intervento cosi' come risultante dalle schede tecniche inviate dai medesimi comuni e riportate nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, comunque nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun comune, salvo successiva rimodulazione tenuto conto del costo effettivo dell'intervento cosi' come risultante dal quadro economico del progetto esecutivo da predisporsi ai sensi dell'art. 3. 2. I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza.