Art. 3 Adempimenti dei comuni 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, i comuni di cui all'elenco Allegato 1 alla presente ordinanza predispongono il progetto esecutivo degli interventi proposti, in conformita' alle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando, per la compilazione degli elaborati economici di progetto, il prezzario unico del cratere del centro Italia, approvato con ordinanza n. 7/2016, nonche' il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, adottato dal Ministero dei trasporti il 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020. 2. Nel caso in cui l'intervento e' cofinanziato, nel quadro economico dell'intervento deve essere evidenziato l'ammontare delle risorse aggiuntive rispetto al contributo concedibile. 3. I comuni, prima dell'inizio dei lavori, provvedono a depositare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione il progetto esecutivo di cui al comma 1. 4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, possono essere utilizzate per finanziare le varianti di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In assenza di varianti, le somme derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per essere successivamente ripartite con apposito decreto commissariale per le medesime finalita' di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge n. 125 del 2019. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, primo periodo, non si dara' luogo a pubblicazione di nuova ordinanza in quanto l'importo del contributo resta invariato. 6. I contributi erogati ai sensi della presente ordinanza possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli interventi cosi' come indicati nelle schede tecniche inviate dai comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, salvo ulteriore riparto disposto dal decreto commissariale di cui al comma 4. A tal fine, le risorse trasferite dovranno essere incassate dai comuni con destinazione vincolata, da certificarsi a cura del Responsabile del servizio finanziario.