Art. 3 
 
                       Adempimenti dei comuni 
 
  1. Per gli interventi di cui all'art. 2, i comuni di cui all'elenco
Allegato  1  alla  presente  ordinanza  predispongono   il   progetto
esecutivo degli interventi proposti, in conformita'  alle  previsioni
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando,  per
la compilazione degli elaborati economici di progetto,  il  prezzario
unico del cratere del  centro  Italia,  approvato  con  ordinanza  n.
7/2016, nonche' il Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle
misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del
Covid-19 nei cantieri edili, adottato dal Ministero dei trasporti  il
14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020. 
  2. Nel  caso  in  cui  l'intervento  e'  cofinanziato,  nel  quadro
economico dell'intervento deve essere evidenziato  l'ammontare  delle
risorse aggiuntive rispetto al contributo concedibile. 
  3. I comuni, prima dell'inizio dei lavori, provvedono a  depositare
al competente Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  il  progetto
esecutivo di cui al comma 1. 
  4.  Le  economie   derivanti   dai   ribassi   d'asta   conseguenti
all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per  l'affidamento  dei
lavori, possono essere utilizzate per finanziare le varianti  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  In  assenza  di
varianti, le somme  derivanti  dai  ribassi  d'asta  rientrano  nella
disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art.   4,   comma   3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016 per  essere  successivamente  ripartite
con apposito decreto commissariale per le medesime finalita'  di  cui
all'art. 9-undetricies del decreto-legge n. 125 del 2019. 
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, primo  periodo,  non  si  dara'
luogo a pubblicazione di nuova  ordinanza  in  quanto  l'importo  del
contributo resta invariato. 
  6. I contributi erogati ai sensi della presente  ordinanza  possono
essere utilizzati esclusivamente per  l'esecuzione  degli  interventi
cosi' come indicati  nelle  schede  tecniche  inviate  dai  comuni  e
riportati nell'elaborato  di  sintesi  di  cui  all'Allegato  2  alla
presente ordinanza, salvo  ulteriore  riparto  disposto  dal  decreto
commissariale di cui al comma 4. A tal fine,  le  risorse  trasferite
dovranno essere incassate dai comuni con destinazione  vincolata,  da
certificarsi a cura del Responsabile del servizio finanziario.