Art. 4 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il Commissario straordinario, successivamente alla pubblicazione
della presente ordinanza, con propri decreti  autorizza  la  spesa  a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dispone  il  conseguente
trasferimento delle somme ai comuni. 
  2. Il trasferimento delle somme di cui al comma 1  avviene  con  le
seguenti modalita': 
    3. il 20% in acconto entro quindici  giorni  dalla  pubblicazione
della   presente   ordinanza,   sulla   base   dell'importo   stimato
dell'intervento cosi' come risultante dalle schede  tecniche  inviate
dai comuni e riportate nell'elaborato di sintesi di cui  all'Allegato
2 alla presente ordinanza; 
    4. il 60% entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei
comuni, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori; 
    5.  il  20%  entro  quindici  giorni  dalla  trasmissione   della
rendicontazione di cui all'art. 6, provvedendo a riproporzionare,  se
del caso, quanto gia' erogato in sede di  acconto  tenuto  conto  del
costo effettivo dell'intervento  cosi'  come  risultante  dal  quadro
economico del progetto esecutivo.