Art. 4 Erogazione del contributo 1. Il Commissario straordinario, successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, con propri decreti autorizza la spesa a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dispone il conseguente trasferimento delle somme ai comuni. 2. Il trasferimento delle somme di cui al comma 1 avviene con le seguenti modalita': 3. il 20% in acconto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base dell'importo stimato dell'intervento cosi' come risultante dalle schede tecniche inviate dai comuni e riportate nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza; 4. il 60% entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei comuni, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori; 5. il 20% entro quindici giorni dalla trasmissione della rendicontazione di cui all'art. 6, provvedendo a riproporzionare, se del caso, quanto gia' erogato in sede di acconto tenuto conto del costo effettivo dell'intervento cosi' come risultante dal quadro economico del progetto esecutivo.