Art. 5 
 
                    Verifiche a campione e revoca 
                  della assegnazione del contributo 
 
  1. Agli Uffici speciali per la ricostruzione e' affidato il compito
delle verifiche a campione sul corretto utilizzo  del  contributo  da
parte dei  comuni.  A  tal  fine  i  comuni,  entro  quindici  giorni
dall'inizio dei lavori, provvedono a trasmettere all'Ufficio speciale
per la ricostruzione competente il relativo verbale. 
  2.  Gli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione,   ricevute   le
comunicazioni di cui al comma 1, programmano le verifiche a  campione
nella misura del 20% degli interventi ammessi a contributo. 
  3. Qualora dalle  predette  verifiche  emerga  che  gli  interventi
eseguiti non corrispondano a quelli per i quali e' stato concesso  il
contributo, gli Uffici speciali per la ricostruzione  trasmettono  al
Commissario straordinario la proposta di revoca, in tutto o in parte,
del contributo. Il Commissario straordinario, nei  successivi  trenta
giorni, dispone la revoca del contributo e provvede a  richiedere  la
restituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate. 
  4.  In  caso  di   mancato   rispetto   del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori stabilito al comma  3  dell'art.  1  o  di
parziale  utilizzo  dello  stesso  contributo,  l'assegnazione  viene
revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Commissario
straordinario. 
  5. Le somme recuperate ai sensi dei commi 3  e  4  rientrano  nella
disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art.   4,   comma   3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016.