Art. 5 Verifiche a campione e revoca della assegnazione del contributo 1. Agli Uffici speciali per la ricostruzione e' affidato il compito delle verifiche a campione sul corretto utilizzo del contributo da parte dei comuni. A tal fine i comuni, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente il relativo verbale. 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ricevute le comunicazioni di cui al comma 1, programmano le verifiche a campione nella misura del 20% degli interventi ammessi a contributo. 3. Qualora dalle predette verifiche emerga che gli interventi eseguiti non corrispondano a quelli per i quali e' stato concesso il contributo, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario la proposta di revoca, in tutto o in parte, del contributo. Il Commissario straordinario, nei successivi trenta giorni, dispone la revoca del contributo e provvede a richiedere la restituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate. 4. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori stabilito al comma 3 dell'art. 1 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Commissario straordinario. 5. Le somme recuperate ai sensi dei commi 3 e 4 rientrano nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.