Art. 2 
 
Affidamento   degli   incarichi   relativi   ai   servizi   attinenti
  all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi  tecnici  per
  interventi  di  importo  dei  lavori  non  superiore  alla   soglia
  comunitaria  da  parte  delle  Diocesi  o  gli  enti  ecclesiastici
  civilmente riconosciuti 
 
  1. Il responsabile tecnico della procedura, in relazione ad  uno  o
piu' interventi relativi ai lavori  di  importo  non  superiore  alla
soglia comunitaria, di competenza dei soggetti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, e da essi attuati direttamente,  ai  sensi  dell'  art.  11,
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con
la legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede ad  affidare  l'incarico
di  progettazione  e  direzione  dei   lavori   dell'intervento,   ed
eventualmente  quello  di  responsabile  del  coordinamento  per   la
sicurezza, nonche' l'incarico di collaudatore, ove necessario,  a  un
professionista  iscritto  nell'elenco  di   cui   all'art.   34   del
decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189  (di  seguito  anche  decreto
Sisma), sulla  base  del  principio  di  rotazione  e,  ove  ritenuto
opportuno, di un proprio elenco di professionisti  specializzati,  in
possesso dei predetti requisiti. 
  2. La scelta del contraente avviene secondo le norme del  libro  IV
del Codice civile. Nell'ambito della propria autonomia, i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1,  possono  decidere  di  affidare  i  servizi
professionali di cui  al  comma  precedente  mediante  una  procedura
negoziata informale con la valutazione  di  almeno  cinque  operatori
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso
l'elenco dei professionisti specializzati, nel rispetto del principio
di rotazione degli inviti, utilizzando il criterio di  aggiudicazione
del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ovvero anche mediante concorsi  di  progettazione
di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 50/2016. 
  3. I compensi dei professionisti incaricati sono stabiliti ai sensi
del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140,
con riduzione prefissata del 30% nel caso di affidamento diretto.