Art. 2 Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 1. Il responsabile tecnico della procedura, in relazione ad uno o piu' interventi relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria, di competenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, e da essi attuati direttamente, ai sensi dell' art. 11, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede ad affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento, ed eventualmente quello di responsabile del coordinamento per la sicurezza, nonche' l'incarico di collaudatore, ove necessario, a un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito anche decreto Sisma), sulla base del principio di rotazione e, ove ritenuto opportuno, di un proprio elenco di professionisti specializzati, in possesso dei predetti requisiti. 2. La scelta del contraente avviene secondo le norme del libro IV del Codice civile. Nell'ambito della propria autonomia, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono decidere di affidare i servizi professionali di cui al comma precedente mediante una procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero anche mediante concorsi di progettazione di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 50/2016. 3. I compensi dei professionisti incaricati sono stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, con riduzione prefissata del 30% nel caso di affidamento diretto.