Art. 3 
 
                 Affidamento dei lavori alle imprese 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120,
i  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  selezionano  l'impresa
affidataria dei lavori  tra  quelle  iscritte  nell'anagrafe  di  cui
all'art. 30 del decreto Sisma secondo le regole  della  ricostruzione
privata, ossia con affidamento diretto ai sensi  dell'art.  6,  comma
13, del decreto Sisma. 
  2.  In  tal  caso  il  contratto  dovra'  contenere  un  prezzo  di
esecuzione dei  lavori  inferiore  del  20%  rispetto  al  contributo
concesso per gli stessi. 
  3.  E'  in  facolta'  della  Diocesi  o   dell'ente   ecclesiastico
civilmente   riconosciuto   applicare,   anche   per   la   selezione
dell'impresa, la procedura negoziata informale di cui al comma 2  del
precedente art. 2. 
  4. Nel corso dell'esecuzione  dei  lavori  possono  essere  ammesse
varianti richieste dai soggetti di cui all'art.  1  comma  1  che  si
rendessero necessarie, se compatibili con la  vigente  disciplina  di
tutela sui beni culturali, sismica  ed  urbanistica,  preventivamente
valutate ed autorizzate dal vice commissario. Le varianti in  aumento
sono ammesse, previa congrua motivazione tecnica, non oltre il limite
del 20%  rispetto  all'importo  dei  lavori  di  cui  al  decreto  di
concessione e comunque entro il limite  dell'importo  del  contributo
concesso. 
  5. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all'art. 1, comma  1,
provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR  e  al
comune territorialmente competenti, relativamente ai progetti ammessi
a contributo ai sensi dell'art. 5, gli  appalti  gia'  aggiudicati  e
quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire  l'aggiornamento
dello stato di attuazione degli interventi, per i quali  svolgono  la
funzione di soggetti attuatori.