Art. 3 Affidamento dei lavori alle imprese 1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, selezionano l'impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30 del decreto Sisma secondo le regole della ricostruzione privata, ossia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto Sisma. 2. In tal caso il contratto dovra' contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al contributo concesso per gli stessi. 3. E' in facolta' della Diocesi o dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto applicare, anche per la selezione dell'impresa, la procedura negoziata informale di cui al comma 2 del precedente art. 2. 4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti richieste dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal vice commissario. Le varianti in aumento sono ammesse, previa congrua motivazione tecnica, non oltre il limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso. 5. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR e al comune territorialmente competenti, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi dell'art. 5, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, per i quali svolgono la funzione di soggetti attuatori.