Art. 7 
 
        Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica 
 
  1. Restano soggetti alla disciplina della  ricostruzione  pubblica,
prevista  dal  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  come
modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in  materia  di
semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei  lavori,
ai sensi dell'art. 11, comma  1  del  decreto-legge  citato,  nonche'
della disciplina prevista dal  decreto  Sisma  ove  piu'  vantaggiosa
sotto il profilo della semplificazione, gli interventi relativi  agli
edifici di culto di proprieta' dei comuni,  del  Demanio,  del  Fondo
edifici di culto (FEC) e degli interventi di importo  superiore  alla
soglia comunitaria, questi ultimi di competenza del  MIBACT,  per  la
fase  della   progettazione   ,   dell'affidamento   dei   lavori   e
dell'esecuzione. 
  2. Restano in ogni caso salve, ove esistenti,  le  disposizioni  di
indirizzo  per  la  progettazione  elaborate   dalle   Soprintendenze
competenti  ed  ogni  altra  attivita'  da  esse  svolta  nella  fase
anteriore all'affidamento della progettazione.