Art. 7 Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica 1. Restano soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica, prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto-legge citato, nonche' della disciplina prevista dal decreto Sisma ove piu' vantaggiosa sotto il profilo della semplificazione, gli interventi relativi agli edifici di culto di proprieta' dei comuni, del Demanio, del Fondo edifici di culto (FEC) e degli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria, questi ultimi di competenza del MIBACT, per la fase della progettazione , dell'affidamento dei lavori e dell'esecuzione. 2. Restano in ogni caso salve, ove esistenti, le disposizioni di indirizzo per la progettazione elaborate dalle Soprintendenze competenti ed ogni altra attivita' da esse svolta nella fase anteriore all'affidamento della progettazione.