Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e'  stato
nominato  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle  funzioni  commissariali»  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni,  nella
legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (di seguito, «decreto Sisma»), ed in particolare l'art. 2,  comma
1, lettera g) secondo cui  il  «Commissario  straordinario  adotta  e
gestisce l'elenco speciale di cui all'art. 34, raccordandosi  con  le
autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di  prevenzione
contro  le  infiltrazioni  della   criminalita'   organizzata   negli
interventi di ricostruzione»; 
  Visto l'art. 34 del decreto Sisma che prevede: 
    per quanto concerne il contributo riconosciuto ai professionisti:
«Il contributo massimo, a carico del Commissario  straordinario,  per
tutte le attivita' tecniche poste  in  essere  per  la  ricostruzione
privata, e' stabilito nella misura, ridotta  del  30  per  cento,  al
netto dell'IVA  e  dei  versamenti  previdenziali,  corrispondente  a
quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della  giustizia
del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi  privati.  Con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'art.  2,   comma   2,   sono
individuati i criteri e le modalita' di erogazione del  contributo  e
puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento
per l'analisi di risposta sismica locale, al  netto  dell'IVA  e  dei
versamenti previdenziali. Con i medesimi  provvedimenti  puo'  essere
altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella  misura  massima
del 2 per cento, per le attivita' professionali di  competenza  degli
amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei  consorzi
appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire   interventi
unitari. Le previsioni per la determinazione del  contributo  massimo
concedibile ai professionisti di cui al presente comma  si  applicano
ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione» (comma 5); 
    per quanto concerne la disciplina in materia di concentrazione di
incarichi assunti dai professionisti: 
      «Per  le  opere  pubbliche,  compresi  i  beni   culturali   di
competenza delle diocesi e del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma  2,
sono  fissati  il  numero  e  l'importo  complessivo  massimi   degli
incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1  puo'  assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai
medesimi» (comma 6); 
      «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da  quelli
previsti dall'art. 8, con provvedimenti adottati ai  sensi  dell'art.
2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare
concentrazioni   di   incarichi   contemporanei   che   non   trovano
giustificazione in ragioni di  organizzazione  tecnico-professionale»
(comma 7); 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con  particolare
riferimento   all'art.   3   «Introduzione   dell'art.   12-bis   nel
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», in materia di semplificazione
e accelerazione della ricostruzione; 
  Vista l'ordinanza n.  12  del  9  gennaio  2017,  come  modificata,
recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6,  comma  2,
dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1,  3,  comma
1, e 5, comma 2,  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  ed
all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19  dicembre  2016»
ed, in particolare: 
    l'allegato A «Schema di protocollo d'intesa  tra  il  Commissario
straordinario  e  la  Rete  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica  recante  criteri  generali  e   requisiti   minimi   per
l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui
all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, schema di contratto tipo, censimento dei  danni  ed  istituzione
dell'Osservatorio della ricostruzione», che peraltro prevede: 
      l'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016; 
      i   criteri   e   requisiti   minimi   per   l'iscrizione   dei
professionisti abilitati all'Elenco speciale; 
      l'allegato B «Schema  contratto  tipo  per  lo  svolgimento  di
prestazioni d'opera intellettuale in favore  di  committenti  privati
per la ricostruzione post-sisma 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 intitolata «Modifiche  ed
integrazioni  all'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante
"Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229",
all'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  "Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016"  ed
all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  "Assegnazione  dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello
ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio  2017"  ed  in  particolare  l'allegato  B  "Schema  di
protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario ed  il  Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito  nel
Comitato unitario permanente degli  ordini  e  collegi  professionali
recante  criteri  generali  e  requisiti  minimi   per   l'iscrizione
nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34,
commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  schema  di
contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio
della ricostruzione"»; 
  Vista l'ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018, recante «Procedimento di
accertamento  delle  violazioni   degli   obblighi   a   carico   dei
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.  34  del
decreto-legge  n.  189  del  2016  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni e nella  attivita'  di  redazione  delle  schede  Aedes.
Attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 148  del  16  ottobre
2017,  convertivo  con  modificazioni  in   legge   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»; 
  Vista l'ordinanza n. 100 del 9  maggio  2020,  recante  «Attuazione
della semplificazione ed accelerazione della  ricostruzione  privata,
definizione dei limiti di importo e  delle  modalita'  procedimentali
per la presentazione delle domande  di  contributo,  anche  ai  sensi
dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 229 del 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020,  recante  «Termini  di
scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini  per
effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  in  particolare
l'art.  57,  comma  4,  che  sostituisce  l'art.  34,  comma  5   del
decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che «Il contributo massimo,
a carico  del  Commissario  straordinario,  per  tutte  le  attivita'
tecniche poste in essere per la ricostruzione privata,  e'  stabilito
nella misura, ridotta del 30 per  cento,  al  netto  dell'IVA  e  dei
versamenti previdenziali,  corrispondente  a  quella  determinata  ai
sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n.
140, concernente gli interventi privati. Con  provvedimenti  adottati
ai sensi dell'art. 2, comma  2,  sono  individuati  i  criteri  e  le
modalita' di erogazione del contributo e puo' essere riconosciuto  un
contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi  di  risposta
sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con
i  medesimi  provvedimenti  puo'  essere  altresi'  riconosciuto   un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per  cento,  per  le
attivita'  professionali  di  competenza  degli   amministratori   di
condominio  e  per  il  funzionamento  dei   consorzi   appositamente
istituiti  dai  proprietari  per  gestire  interventi   unitari.   Le
previsioni per la determinazione del contributo  massimo  concedibile
ai professionisti di cui al presente comma si applicano  ai  progetti
presentati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione»; 
  Considerata l'opportunita', in coerenza con la scelta  legislativa,
di   riconoscere   ai   professionisti   tecnici   impegnati    nella
ricostruzione dei territori colpiti  dal  sisma  2016  il  contributo
pubblico  a  carico  del  Commissario  straordinario  in  una  misura
adeguata  entro  i  limiti  fissati  dall'art.  34,   comma   5   del
decreto-legge  n.  189/2016,  come  modificato   dall'art.   57   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per il  fondamentale  ruolo  di
interesse  pubblico  che  essi  svolgono  anche  con  riferimento  al
principio di sussidiarieta' orizzontale di  cui  all'art.  118  della
Costituzione, lo speciale aggravio  determinato  dalla  produzione  e
dalla certificazione di una notevole  documentazione  ai  fini  della
richiesta della concessione del contributo, la complessita' tecnica e
specialistica  delle  prestazioni  con  riferimento  ai  temi   della
risposta strutturale, della sicurezza, del restauro, delle  disagiate
condizioni di cantiere, amministrative e sociali; 
  Considerata altresi' l'opportunita' di rendere  uniforme  e  certa,
per quanto possibile, l'interpretazione dei  parametri  professionali
applicabili agli interventi della ricostruzione privata, nel rispetto
delle competenze istituzionali in materia,  nonche'  nell'intento  di
semplificare  l'interpretazione   e   di   ridurre   ogni   eventuale
conflittualita'; 
  Ritenuta inoltre l'opportunita'  di  rinnovare  le  funzioni  e  la
composizione   dell'Osservatorio   tecnico   per   la   ricostruzione
post-sisma 2016 al fine di favorire la massima collaborazione con  le
professioni tecniche, nonche' l'esigenza di  stabilire  criteri  piu'
efficaci e  trasparenti  ai  fini  del  controllo  del  cumulo  degli
incarichi professionali ammissibili; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina  di  coordinamento  dell'8  ottobre
2020; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto Sisma e  27,  comma  1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive  modificazioni,  in
base  ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci
decorso il termine di trenta giorni  per  l'esercizio  del  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti  e  possono
essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione  espressa
dell'organo emanante e che ricorrono, nella circostanza, i motivi  di
urgenza ai  fini  dell'adeguamento  della  disciplina  relativa  agli
incarichi professionali alla luce delle  innovazioni  introdotte  dal
decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104  nonche'  delle  esigenze  di
accelerazione  e  speditezza  delle  attivita'  nella   ricostruzione
privata; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Contributo del Commissario 
                    per i compensi professionali 
 
  1.  I  compensi  professionali  nella  ricostruzione  privata  sono
determinati, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto Sisma,  come
modificato dall'art. 57, comma 4, del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, sulla base del Protocollo di intesa  allegato  alla  presente
ordinanza. 
  2.  Il  contributo  pubblico   e'   corrisposto   direttamente   al
professionista  incaricato  della  progettazione   architettonica   e
dell'asseverazione, che e' anche il coordinatore dell'intervento  nei
rapporti con l'USR e con  i  soggetti  pubblici  titolari  di  potere
autorizzatorio, nonche', ove diversi dal precedente e fatta salva una
diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati,
al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase  di
progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di  esecuzione,
al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonche' a  non  piu'  di
due figure specialistiche, che devono essere  espressamente  indicate
nel contratto, e non ad altre figure professionali che  eventualmente
collaborano nell'esecuzione delle attivita' professionali.