Art. 4 Applicazione delle tariffe nella procedura di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 107 1. L'applicazione delle tariffe di cui all'art. 57 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, come prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, costituisce una mera facolta' per il professionista incaricato. 2. L'adesione alla procedura semplificata di cui al citato art. 6 dell'ordinanza n. 107, mediante il modello di adesione semplificato, non consente alcuna contestuale variazione al progetto presentato, fatte salve precedenti prescrizioni formulate da enti pubblici preposti alla valutazione del progetto. Fermo restando l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, nessuna maggiore somma puo' gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle tariffe previste dal medesimo comma salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale. 3. Con riferimento alle domande gia' in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 100, in alternativa alla previsione di cui al comma 2, e' data facolta' al professionista incaricato di integrare ovvero ripresentare l'istanza, mediante la vigente modulistica richiesta dall'ordinanza n. 100, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 18 della medesima ordinanza. In tali casi il professionista incaricato e' tenuto ad informare il soggetto legittimato.