Art. 4 
 
             Applicazione delle tariffe nella procedura 
               di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 107 
 
  1. L'applicazione delle tariffe di cui all'art. 57 del  decreto  14
agosto 2020, n. 104, come prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n.  107
del  22  agosto  2020,  costituisce  una   mera   facolta'   per   il
professionista incaricato. 
  2. L'adesione alla procedura semplificata di cui al citato  art.  6
dell'ordinanza n. 107, mediante il modello di adesione  semplificato,
non consente alcuna contestuale variazione  al  progetto  presentato,
fatte  salve  precedenti  prescrizioni  formulate  da  enti  pubblici
preposti alla valutazione del progetto.  Fermo  restando  l'esercizio
della facolta' di cui al comma 1, nessuna maggiore somma puo' gravare
a carico del soggetto legittimato  in  conseguenza  dell'applicazione
delle tariffe previste dal medesimo comma salvo che lo stesso non  vi
abbia  appositamente  acconsentito  mediante  la  sottoscrizione   di
specifico accordo contrattuale. 
  3. Con riferimento alle domande gia' in corso di  istruttoria  alla
data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 100, in alternativa  alla
previsione di cui al comma 2,  e'  data  facolta'  al  professionista
incaricato di integrare ovvero ripresentare  l'istanza,  mediante  la
vigente modulistica richiesta dall'ordinanza n. 100, ai sensi  e  per
gli effetti del comma 2 dell'art. 18  della  medesima  ordinanza.  In
tali casi il professionista incaricato  e'  tenuto  ad  informare  il
soggetto legittimato.