Art. 5 
 
              Procedura semplificata per i danni lievi 
 
  1. Entro il termine  perentorio  del  30  novembre  2020,  previsto
dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 189, come
modificato dall'art. 11-bis, comma 2,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni nella  legge  11  settembre
2020, n. 120, con i relativi  effetti  decadenziali,  e'  ammessa  la
presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo,
nelle forme previste dall'ordinanza commissariale n. 100/2020 e,  nei
casi specifici, dalle ordinanze n.  4/2016  e  n.  8/2017,  corredata
dalla documentazione della  corretta  identificazione  dell'edificio,
del  titolare,  del  professionista  incaricato,  della   scheda   di
valutazione  del   danno,   nonche'   dal   progetto   architettonico
descrittivo   dell'intervento    di    riparazione    e    ripristino
dell'edificio. 
  2. Entro il termine del 31 gennaio 2021, a pena di improcedibilita'
della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali dai  contributi,
il professionista deve integrare e completare la  domanda,  ai  sensi
delle ordinanze vigenti.