Art. 5 Procedura semplificata per i danni lievi 1. Entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall'art. 11-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, con i relativi effetti decadenziali, e' ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall'ordinanza commissariale n. 100/2020 e, nei casi specifici, dalle ordinanze n. 4/2016 e n. 8/2017, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell'edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonche' dal progetto architettonico descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio. 2. Entro il termine del 31 gennaio 2021, a pena di improcedibilita' della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali dai contributi, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi delle ordinanze vigenti.