Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Il Commissario straordinario per  la  ricostruzione  nei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  on.  avv.
Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri in data 14 febbraio 2020,  ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il
quale la gestione straordinaria e' prorogata al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare,  gli  articoli  1   e   2,   recanti   disposizioni   di
semplificazione   delle   procedure   per   l'incentivazione    degli
investimenti pubblici durante il periodo  emergenziale  in  relazione
all'aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  sotto  soglia  e  sopra
soglia, 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e 11, comma  1,
che introduce il principio della prevalenza delle norme  di  maggiore
semplificazione, in base  al  quale  «Le  disposizioni  del  presente
decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori
poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente  o
all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e  forniture,  nonche'
alle  procedure  concernenti   le   valutazioni   ambientali   o   ai
procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano  applicazione,
senza pregiudizio dei poteri e  delle  deroghe  gia'  previsti  dalla
legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   finalizzate   alla
ricostruzione e al sostegno delle  aree  colpite  da  eventi  sismici
verificatisi sul territorio nazionale»; 
  Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con  la  quale  e'
stata disciplinata  l'organizzazione  della  Struttura  centrale  del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  in
particolare l'art. 4; 
  Visto  l'elenco  unico  delle  opere  pubbliche  conseguente   alla
rimodulazione dei  programmi  gia'  adottati  con  le  ordinanze  del
Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n.  37  del
2018, n. 56 2019,  n.  64  del  2018  e  86  del  2020  e  successive
modificazioni, come approvato dai Comitati istituzionali, ed  inviato
dal: 
    direttore dell'USR  Abruzzo  con  nota  prot.  n.  28080  del  17
novembre 2020; 
    direttore dell'USR Lazio con nota prot. n. 28172 del 17  novembre
2020; 
    direttore dell'USR Marche con nota prot. n. 28178 del 18 novembre
2020, come integrato con nota prot. n. 28374 del 19 novembre 2020; 
    direttore dell'USR Umbria con nota prot. n. 28138 del 17 novembre
2020; 
  Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, cosiddetto
«decreto   conto   termico»,   che   aggiorna   la   disciplina   per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da
fonti rinnovabili secondo  principi  di  semplificazione,  efficacia,
diversificazione e innovazione tecnologica nonche'  di  coerenza  con
gli obiettivi di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  della
pubblica amministrazione; 
  Considerate: 
    le disposizioni di cui all'art.  16  del  decreto  conto  termico
(decreto interministeriale 16 febbraio 2016), in base alle  quali  le
regioni e  gli  enti  locali  promuovono,  ciascuno  per  le  proprie
competenze,  programmi  di  interventi  incentivabili  ai  sensi  del
decreto medesimo, eventualmente concorrendo  anche  al  finanziamento
delle spese per la  quota  non  sostenuta  dagli  incentivi  statali,
secondo criteri di priorita' per interventi integrati  di  efficienza
energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale; 
    gli incentivi disciplinati  dal  decreto  conto  termico  possono
concorrere alla copertura finanziaria di  interventi  su  edifici  di
proprieta'   pubblica   e   nella   disponibilita'   della   pubblica
amministrazione fino al 65% dei costi degli interventi di  efficienza
energetica e sono cumulabili con incentivi in conto  capitale,  anche
statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo  pari  al
100% delle spese ammissibili; 
    l'art. 48-ter della conversione in legge  del  decreto-legge  104
del 2020, pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  il  13  ottobre  2020,
prevede che la misura degli del decreto conto termico, realizzati  su
edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici  di  strutture
ospedaliere del Servizio sanitario  nazionale,  puo'  raggiungere  il
100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unita' di
potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai predetti interventi
sono applicati livelli massimi dell'incentivo; 
    il ricorso volontario da parte degli enti locali alle risorse del
decreto conto termico incrementa le risorse  a  disposizione  per  la
ricostruzione pubblica, contribuendo ad accelerare  la  realizzazione
degli interventi; 
  Ritenuta la necessita' di: 
    effettuare una revisione  ed  integrazione  dei  programmi  delle
opere pubbliche sostituendo, attraverso un unico elenco, quelli  gia'
oggetto  di  approvazione  con  precedenti  ordinanze  commissariali;
provvedendo altresi' alla  revisione  ed  integrazione  della  stessa
programmazione cosi' come risultante dalle note degli USR suindicate; 
    individuare i criteri per l'attivita' di monitoraggio delle opere
pubbliche; 
    adeguare la disciplina relativa  alle  opere  pubbliche  disposta
dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazioni relativi
agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre  2020,  n.  120,  nonche'  declinare  gli   indirizzi   per
l'organizzazione degli appalti a livello regionale; 
    fornire i  necessari  indirizzi  per  l'utilizzo  delle  economie
risultanti dai ribassi d'asta nelle opere pubbliche e per  l'utilizzo
di risorse aggiuntive che concorrono con  i  contributi  relativi  al
sisma 2016; 
    introdurre disposizioni per la disciplina degli interventi  della
ricostruzione pubblica  connessi  alla  funzionalita'  degli  edifici
privati  al  fine  di  accelerare  il  rientro  dei  cittadini  nelle
rispettive abitazioni; 
    inserire   una   specifica   procedura   per    la    valutazione
sull'opportunita',  in   termini   economici,   di   autorizzare   la
delocalizzazione di edifici privati siti  in  aree  con  dissesti  in
alternativa alla ricostruzione nel medesimo sito; 
    istituire un fondo per la raccolta dei  materiali  derivanti  dal
crollo parziale o totale degli edifici  pubblici  e  privati  causati
dagli eventi sismici in coerenza con le disposizioni di cui  all'art.
28, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, essendo esaurite  le
risorse  a  suo  tempo  messe  a  disposizione  dal  Dipartimento  di
protezione civile; 
    prevedere  modifiche  alle  vigenti  ordinanze   finalizzate   ad
adeguare i contributi finalizzati all'utilizzo temporaneo  di  locali
per la conservazione di mobili e opere  d'arte  inseriti  in  edifici
oggetto di riparazione nonche' a garantire gli  importi  necessari  a
far fronte al  prosieguo  dell'attivita'  didattica  in  presenza  di
edifici  pubblici  danneggiati  ad  uso  scolastico  e  disciplinare,
infine, le modalita' di erogazione  dei  fondi  in  presenza  di  una
significativa prevalenza della proprieta' pubblica negli  edifici  di
proprieta' mista pubblico-privata; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  22  dicembre
2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                      Revisione e integrazione 
                 dei programmi delle opere pubbliche 
 
  1. Il programma degli interventi di  ricostruzione,  riparazione  e
ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016  e'  costituito  dalle  opere  elencate
nell'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante  della  presente
ordinanza. L'elenco degli interventi di cui allegato 1 sostituisce  e
integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi
approvati con le ordinanze del Commissario straordinario  n.  27  del
2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del  2018
e 86 del 2020 e successive modificazioni. 
  2. Entro il 31 gennaio 2021,  per  ciascuna  delle  opere  indicate
nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma  1,  il  soggetto
attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e  al
Commissario straordinario  il  cronoprogramma  delle  fasi  attuative
dell'intervento, sulla  base  della  scheda  allegata  alla  presente
ordinanza (allegato 3). 
  3. L'incarico per la progettazione degli interventi,  nel  caso  la
stessa non sia gia'  in  corso,  dovra'  essere  conferito  entro  il
termine del 31 marzo 2021,  per  i  servizi  oggetto  di  affidamento
diretto. In tutti gli altri casi  ove  debba  farsi  ricorso  ad  una
procedura concorsuale per la scelta dell'operatore  economico,  entro
lo stesso termine, dovra' essere avviata la relativa procedura. 
  4. In  caso  di  inadempimento  all'obbligo  di  comunicazione  del
cronoprogramma o del mancato rispetto dei termini  di  cui  ai  commi
precedenti,  l'USR  comunica  al  soggetto  attuatore   l'avvio   del
procedimento di revoca del contributo assegnando un ulteriore termine
di  trenta  giorni  per  adempiere.  L'USR,   trascorso   inutilmente
l'ulteriore termine assegnato, ove  non  ritenga  di  sostituirsi  al
soggetto attuatore, previa revoca da parte del Vice Commissario della
delega attribuita, trasmette gli atti  al  Commissario  straordinario
per le determinazioni conseguenti. 
  5. Con cadenza semestrale, il Commissario straordinario, sulla base
dei dati del monitoraggio di cui al successivo art. 2 e di ogni altra
informazione riguardante il rispetto del cronoprogramma  rimessa  dai
Vice Commissari, provvede ad effettuare la ricognizione  dello  stato
di attuazione degli interventi. Sulla base delle risultanze  di  tale
ricognizione, provvede con decreto, d'intesa con i  Vice  commissari,
alla rimodulazione degli interventi, individuando ulteriori opere  da
finanziare sia con le  economie  comunque  verificatesi  che  con  le
eventuali revoche dei contributi. 
  6.  Il  Commissario  straordinario,  allo   scopo   di   accelerare
ulteriormente la realizzazione degli interventi, predispone, entro il
31 gennaio  2021,  schemi  di  bando  tipo  per  l'affidamento  degli
incarichi  di  progettazione  e  della  esecuzione  dei  lavori,   da
sottoporre preventivamente alla valutazione dei componenti la  Cabina
di coordinamento.