Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria e' prorogata al 31 dicembre 2021; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»; Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4; Visto l'elenco unico delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi gia' adottati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni, come approvato dai Comitati istituzionali, ed inviato dal: direttore dell'USR Abruzzo con nota prot. n. 28080 del 17 novembre 2020; direttore dell'USR Lazio con nota prot. n. 28172 del 17 novembre 2020; direttore dell'USR Marche con nota prot. n. 28178 del 18 novembre 2020, come integrato con nota prot. n. 28374 del 19 novembre 2020; direttore dell'USR Umbria con nota prot. n. 28138 del 17 novembre 2020; Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, cosiddetto «decreto conto termico», che aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonche' di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione; Considerate: le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto conto termico (decreto interministeriale 16 febbraio 2016), in base alle quali le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del decreto medesimo, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorita' per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale; gli incentivi disciplinati dal decreto conto termico possono concorrere alla copertura finanziaria di interventi su edifici di proprieta' pubblica e nella disponibilita' della pubblica amministrazione fino al 65% dei costi degli interventi di efficienza energetica e sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili; l'art. 48-ter della conversione in legge del decreto-legge 104 del 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2020, prevede che la misura degli del decreto conto termico, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, puo' raggiungere il 100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unita' di potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo; il ricorso volontario da parte degli enti locali alle risorse del decreto conto termico incrementa le risorse a disposizione per la ricostruzione pubblica, contribuendo ad accelerare la realizzazione degli interventi; Ritenuta la necessita' di: effettuare una revisione ed integrazione dei programmi delle opere pubbliche sostituendo, attraverso un unico elenco, quelli gia' oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali; provvedendo altresi' alla revisione ed integrazione della stessa programmazione cosi' come risultante dalle note degli USR suindicate; individuare i criteri per l'attivita' di monitoraggio delle opere pubbliche; adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazioni relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' declinare gli indirizzi per l'organizzazione degli appalti a livello regionale; fornire i necessari indirizzi per l'utilizzo delle economie risultanti dai ribassi d'asta nelle opere pubbliche e per l'utilizzo di risorse aggiuntive che concorrono con i contributi relativi al sisma 2016; introdurre disposizioni per la disciplina degli interventi della ricostruzione pubblica connessi alla funzionalita' degli edifici privati al fine di accelerare il rientro dei cittadini nelle rispettive abitazioni; inserire una specifica procedura per la valutazione sull'opportunita', in termini economici, di autorizzare la delocalizzazione di edifici privati siti in aree con dissesti in alternativa alla ricostruzione nel medesimo sito; istituire un fondo per la raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 28, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, essendo esaurite le risorse a suo tempo messe a disposizione dal Dipartimento di protezione civile; prevedere modifiche alle vigenti ordinanze finalizzate ad adeguare i contributi finalizzati all'utilizzo temporaneo di locali per la conservazione di mobili e opere d'arte inseriti in edifici oggetto di riparazione nonche' a garantire gli importi necessari a far fronte al prosieguo dell'attivita' didattica in presenza di edifici pubblici danneggiati ad uso scolastico e disciplinare, infine, le modalita' di erogazione dei fondi in presenza di una significativa prevalenza della proprieta' pubblica negli edifici di proprieta' mista pubblico-privata; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Revisione e integrazione dei programmi delle opere pubbliche 1. Il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e' costituito dalle opere elencate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. L'elenco degli interventi di cui allegato 1 sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni. 2. Entro il 31 gennaio 2021, per ciascuna delle opere indicate nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma 1, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza (allegato 3). 3. L'incarico per la progettazione degli interventi, nel caso la stessa non sia gia' in corso, dovra' essere conferito entro il termine del 31 marzo 2021, per i servizi oggetto di affidamento diretto. In tutti gli altri casi ove debba farsi ricorso ad una procedura concorsuale per la scelta dell'operatore economico, entro lo stesso termine, dovra' essere avviata la relativa procedura. 4. In caso di inadempimento all'obbligo di comunicazione del cronoprogramma o del mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, l'USR comunica al soggetto attuatore l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnando un ulteriore termine di trenta giorni per adempiere. L'USR, trascorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato, ove non ritenga di sostituirsi al soggetto attuatore, previa revoca da parte del Vice Commissario della delega attribuita, trasmette gli atti al Commissario straordinario per le determinazioni conseguenti. 5. Con cadenza semestrale, il Commissario straordinario, sulla base dei dati del monitoraggio di cui al successivo art. 2 e di ogni altra informazione riguardante il rispetto del cronoprogramma rimessa dai Vice Commissari, provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi. Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, provvede con decreto, d'intesa con i Vice commissari, alla rimodulazione degli interventi, individuando ulteriori opere da finanziare sia con le economie comunque verificatesi che con le eventuali revoche dei contributi. 6. Il Commissario straordinario, allo scopo di accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi, predispone, entro il 31 gennaio 2021, schemi di bando tipo per l'affidamento degli incarichi di progettazione e della esecuzione dei lavori, da sottoporre preventivamente alla valutazione dei componenti la Cabina di coordinamento.