Art. 11 Istituzione del fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie 1. In attuazione dell'art. 28, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' istituito un fondo di euro 100.000.000,00, individuato sulla base delle previsioni acquisite dalle regioni del cratere, che grava sulla contabilita' speciale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, finalizzato a garantire la continuita' del servizio di raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione privata. 2. In via prioritaria, il Commissario straordinario imputa, al fondo di cui al comma 1, tutte le spese gia' anticipate agli Uffici speciali, per le finalita' di cui al presente articolo, anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza.