Art. 11 
 
               Istituzione del fondo per la raccolta, 
                trasporto e smaltimento delle macerie 
 
  1. In attuazione dell'art. 28, comma 13, del decreto-legge  n.  189
del 2016, e' istituito un fondo di euro  100.000.000,00,  individuato
sulla base delle previsioni acquisite dalle regioni del cratere,  che
grava sulla contabilita' speciale di cui al comma 4 dell'art.  4  del
decreto-legge n. 189/2016, finalizzato a garantire la continuita' del
servizio di raccolta dei materiali derivanti dal  crollo  parziale  o
totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici,
ad esclusione degli  interventi  che  sono  ricompresi  e  finanziati
nell'ambito del procedimento di concessione  dei  contributi  per  la
ricostruzione privata. 
  2. In via prioritaria,  il  Commissario  straordinario  imputa,  al
fondo di cui al comma 1, tutte le spese gia' anticipate  agli  Uffici
speciali, per le finalita' di cui al presente articolo, anteriormente
all'entrata in vigore della presente ordinanza.