Art. 12 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1. all'art. 13 dell'ordinanza  n.  95  del  2020  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
    a) «2. La percentuale di cui la precedente comma  e'  elevata  al
10%  per  gli  oneri  strettamente  necessari  all'individuazione  di
soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il  prosieguo
dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione
di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso
in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture
pubbliche; le relative spese sono  rendicontate  in  occasione  della
erogazione del Sal finale.»; 
    b) «3. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  altresi'
agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei
beni  mobili  e  opere  d'arte  esistenti  negli  immobili   pubblici
danneggiati  oggetto  di  intervento,  nel  caso  in  cui  non  siano
disponibili nel territorio comunale idonee  strutture  pubbliche;  le
relative spese sono rendicontate in occasione  della  erogazione  del
Sal finale». 
  2. Al comma 3 dell'art. 6,  dell'ordinanza  n.  56  del  2018  sono
abrogate le parole «A tal fine:» e le successive lettere a) e b).