Art. 12 Modifiche e abrogazioni 1. all'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 sono aggiunti i seguenti commi: a) «2. La percentuale di cui la precedente comma e' elevata al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale.»; b) «3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d'arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale». 2. Al comma 3 dell'art. 6, dell'ordinanza n. 56 del 2018 sono abrogate le parole «A tal fine:» e le successive lettere a) e b).