Art. 2 
 
           Modalita' di monitoraggio delle opere pubbliche 
 
  1. Allo scopo di consentire il monitoraggio ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il  Commissario  straordinario,
con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato,  provvede  a  stabilire
criteri omogenei per l'acquisizione del «Codice  unico  di  progetto»
delle opere  oggetto  di  programmazione  nonche'  le  modalita'  per
l'implementazione, sui sistemi informatizzati, dei dati necessari  ai
fini  dell'alimentazione  della  banca  dati  delle   amministrazioni
pubbliche ai fini del monitoraggio delle opere (BDAP- MOP). 
  2. Il Commissario straordinario, con il medesimo decreto di cui  al
comma 1, al fine di consentire una migliore previsione della spesa  e
una  migliore  gestione  dei  flussi  finanziari  che  riguardano  la
contabilita' speciale, predispone e aggiorna  il  cronoprogramma  dei
pagamenti di cui all'art. 57, comma 7, del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126. A tale scopo, gli Uffici speciali per la ricostruzione,
per gli interventi previsti  dalla  presente  ordinanza  e,  piu'  in
generale, per gli interventi di ricostruzione pubblica a  carico  del
fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, forniscono i dati secondo le modalita' previste  dal  sistema
di cui al richiamato art. 57. 
  3. In via transitoria, nelle more dell'implementazione  del  flusso
informatico dei dati di cui ai commi 1 e 2 e della acquisizione degli
ulteriori    flussi    informativi    relativi    al     monitoraggio
dell'avanzamento fisico e procedurale delle opere pubbliche,  i  Vice
Commissari trasmettono, con cadenza trimestrale, la reportistica allo
scopo predisposta dal Commissario.