Art. 2 Modalita' di monitoraggio delle opere pubbliche 1. Allo scopo di consentire il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il Commissario straordinario, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, provvede a stabilire criteri omogenei per l'acquisizione del «Codice unico di progetto» delle opere oggetto di programmazione nonche' le modalita' per l'implementazione, sui sistemi informatizzati, dei dati necessari ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche ai fini del monitoraggio delle opere (BDAP- MOP). 2. Il Commissario straordinario, con il medesimo decreto di cui al comma 1, al fine di consentire una migliore previsione della spesa e una migliore gestione dei flussi finanziari che riguardano la contabilita' speciale, predispone e aggiorna il cronoprogramma dei pagamenti di cui all'art. 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tale scopo, gli Uffici speciali per la ricostruzione, per gli interventi previsti dalla presente ordinanza e, piu' in generale, per gli interventi di ricostruzione pubblica a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, forniscono i dati secondo le modalita' previste dal sistema di cui al richiamato art. 57. 3. In via transitoria, nelle more dell'implementazione del flusso informatico dei dati di cui ai commi 1 e 2 e della acquisizione degli ulteriori flussi informativi relativi al monitoraggio dell'avanzamento fisico e procedurale delle opere pubbliche, i Vice Commissari trasmettono, con cadenza trimestrale, la reportistica allo scopo predisposta dal Commissario.