Art. 3 
 
                Norme di semplificazione applicabili 
                     alla ricostruzione pubblica 
 
  1.  Per  le  procedure  di  affidamento  di   servizi,   anche   di
progettazione e di ingegneria, e di  esecuzione  di  lavori,  indette
entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione  pubblica
le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  in  tema  di
progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e  di  esecuzione
del contratto, in particolare con le disposizioni di  semplificazione
introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'art.
11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del  2020.  I  soggetti
attuatori, in alternativa e previa  motivazione,  hanno  facolta'  di
ricorrere alla procedura aperta  con  inversione  procedimentale,  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  2. I  soggetti  attuatori  procedono  all'affidamento  diretto  dei
lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonche' dei  servizi,  ivi
compresi  quelli  di  ingegneria,  architettura  e  di  supporto   al
responsabile unico del procedimento, di importo  inferiore  a  75.000
euro. 
  3. Per i servizi di cui al precedente comma, anche di importo  pari
o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  applica,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
il criterio di aggiudicazione del  minor  prezzo,  con  le  modalita'
previste dall'art. 97, commi 2, 2-bis, e 2-ter del  medesimo  decreto
legislativo. 
  4. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi  e  forniture,  nonche'   dei   servizi   di   ingegneria   e
architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, i  soggetti  attuatori  motivano  le  ragioni  di
estrema urgenza per l'applicazione della procedura prevista dall'art.
2, comma 3,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020. 
  5. Le norme di semplificazione previste dal decreto-legge n. 76 del
2020 e  richiamate  nel  presente  articolo  non  si  applicano  alle
procedure di selezione del privato contraente per le quali, alla data
di entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  sia  stato  gia'
pubblicato  il  bando  o  l'avviso  pubblico  secondo  le   procedure
ordinarie   previste   dalle   vigenti   ordinanze   concernenti   la
ricostruzione pubblica, salva la facolta' della stazione  appaltante,
ove ne ricorrano i  presupposti,  di  adottare  gli  atti  di  ritiro
previsti dal Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di
avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina
di semplificazione.