Art. 3 Norme di semplificazione applicabili alla ricostruzione pubblica 1. Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'art. 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facolta' di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 2. I soggetti attuatori procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonche' dei servizi, ivi compresi quelli di ingegneria, architettura e di supporto al responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a 75.000 euro. 3. Per i servizi di cui al precedente comma, anche di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con le modalita' previste dall'art. 97, commi 2, 2-bis, e 2-ter del medesimo decreto legislativo. 4. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti attuatori motivano le ragioni di estrema urgenza per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020. 5. Le norme di semplificazione previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 e richiamate nel presente articolo non si applicano alle procedure di selezione del privato contraente per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sia stato gia' pubblicato il bando o l'avviso pubblico secondo le procedure ordinarie previste dalle vigenti ordinanze concernenti la ricostruzione pubblica, salva la facolta' della stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, di adottare gli atti di ritiro previsti dal Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina di semplificazione.