Art. 4 
 
                   Elenchi, principio di rotazione 
             e aggiudicazione nelle procedure negoziate 
 
  1. Le procedure semplificate per l'affidamento  e  l'esecuzione  di
lavori, servizi e forniture,  di  cui  all'art.  3  sono  svolte  nel
rispetto dei  principi  di  economicita',  efficacia,  tempestivita',
correttezza, libera concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalita',  pubblicita',  rotazione  degli  inviti   e   degli
affidamenti, di tutela effettiva della possibilita' di partecipazione
delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  nonche'  dei  criteri  di
sostenibilita'  ambientale  e  del   principio   di   prevenzione   e
risoluzione dei conflitti di interessi. 
  2. Le  centrali  uniche  di  committenza  regionali  e  gli  Uffici
speciali per la ricostruzione possono  selezionare  le  imprese  e  i
professionisti da invitare alle  procedure  semplificate  di  cui  al
comma 1 anche tra i soggetti iscritti in appositi elenchi formati  ai
sensi dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici, con divieto  di
discriminazioni territoriali e tenuti secondo le indicazioni  di  cui
alla delibera ANAC del 1° marzo 2018, n. 206/2018,  di  aggiornamento
delle linee guida n. 4 adottate con  delibera  26  ottobre  2016,  n.
1097, recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini  di
mercato  e  formazione  e  gestione  degli   elenchi   di   operatori
economici». L'individuazione degli operatori  economici  puo'  essere
effettuata attraverso la generazione casuale dei numeri di iscrizione
nell'elenco o  tramite  predeterminazione  di  sotto-elenchi  formati
sulla  base  dei  requisiti  soggettivi.  Costituisce  in  ogni  caso
condizione per  l'iscrizione  negli  elenchi  di  cui  al  precedente
periodo e per l'invito alla  selezione,  l'iscrizione  dell'operatore
economico negli elenchi cui agli articoli 30 e 34  del  decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  3. A far data dall'entrata in vigore della presente  ordinanza,  le
imprese e i professionisti possono integrare le informazioni relative
alle proprie specializzazioni, anche con  riferimento  ai  principali
lavori  effettuati,  con  le  procedure  informatiche  previste   per
l'iscrizione agli elenchi. 
  4.   La   stazione    appaltante    puo',    altresi',    procedere
all'individuazione dei professionisti e  delle  imprese  da  invitare
alle  procedure  negoziate  previste  dall'art.  36  del  codice  dei
contratti pubblici tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui  agli
articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189  del  2016,  attraverso  un
avviso di manifestazione di interesse, con richiesta  di  specificare
le specializzazioni e i principali lavori eseguiti. 
  5. Alle procedure di affidamento puo' in ogni  caso  applicarsi  il
terzo periodo dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del
2016.