Art. 4 Elenchi, principio di rotazione e aggiudicazione nelle procedure negoziate 1. Le procedure semplificate per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 3 sono svolte nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela effettiva della possibilita' di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonche' dei criteri di sostenibilita' ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. 2. Le centrali uniche di committenza regionali e gli Uffici speciali per la ricostruzione possono selezionare le imprese e i professionisti da invitare alle procedure semplificate di cui al comma 1 anche tra i soggetti iscritti in appositi elenchi formati ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici, con divieto di discriminazioni territoriali e tenuti secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC del 1° marzo 2018, n. 206/2018, di aggiornamento delle linee guida n. 4 adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». L'individuazione degli operatori economici puo' essere effettuata attraverso la generazione casuale dei numeri di iscrizione nell'elenco o tramite predeterminazione di sotto-elenchi formati sulla base dei requisiti soggettivi. Costituisce in ogni caso condizione per l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente periodo e per l'invito alla selezione, l'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi cui agli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese e i professionisti possono integrare le informazioni relative alle proprie specializzazioni, anche con riferimento ai principali lavori effettuati, con le procedure informatiche previste per l'iscrizione agli elenchi. 4. La stazione appaltante puo', altresi', procedere all'individuazione dei professionisti e delle imprese da invitare alle procedure negoziate previste dall'art. 36 del codice dei contratti pubblici tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso un avviso di manifestazione di interesse, con richiesta di specificare le specializzazioni e i principali lavori eseguiti. 5. Alle procedure di affidamento puo' in ogni caso applicarsi il terzo periodo dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.