Art. 5 Istituzione del Collegio consultivo tecnico 1. I soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono alla costituzione, presso ciascuna stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico (CCT), ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020, il collegio consultivo tecnico e' nominato con urgenza e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico, della qualificazione dei soggetti nominati, della corresponsione dei compensi professionali e di ogni altro aspetto relativo alla sua istituzione e al suo funzionamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario nell'ambito dell'elenco appositamente costituito presso la struttura commissariale, previo avviso pubblico e manifestazione di interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020. 4. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. 5. In assenza di determinazioni da parte del collegio consultivo tecnico e' previsto un gettone di presenza unico e omnicomprensivo pari a 150 euro per ciascun componente, oltre i.v.a. e oneri di legge. Tale compenso verra' liquidato al collegio consultivo tecnico in un'unica soluzione a conclusione dell'incarico.