Art. 5 
 
             Istituzione del Collegio consultivo tecnico 
 
  1. I soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, per i  lavori
diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, provvedono  alla  costituzione,  presso  ciascuna
stazione appaltante, di un  collegio  consultivo  tecnico  (CCT),  ai
sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  120  del  2020,  prima   dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data,  con
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di  insorgere  nel
corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i  contratti  la  cui
esecuzione sia gia' iniziata alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 76 del  2020,  il  collegio  consultivo  tecnico  e'
nominato con urgenza e comunque entro  e  non  oltre  il  termine  di
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza. 
  2. Ai fini della  composizione  del  collegio  consultivo  tecnico,
della qualificazione dei soggetti nominati, della corresponsione  dei
compensi professionali e di ogni  altro  aspetto  relativo  alla  sua
istituzione e al suo funzionamento, si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente  del  Collegio
consultivo  tecnico  e'  nominato   dal   Commissario   straordinario
nell'ambito dell'elenco appositamente costituito presso la  struttura
commissariale, previo avviso pubblico e manifestazione di  interesse,
secondo quanto stabilito dall'art. 6  del  decreto-legge  n.  76  del
2020. 
  4. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020,
l'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
e' valutata ai fini della responsabilita'  del  soggetto  agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento degli obblighi contrattuali. 
  5. In assenza di determinazioni da parte  del  collegio  consultivo
tecnico e' previsto un gettone di presenza  unico  e  omnicomprensivo
pari a 150 euro per ciascun  componente,  oltre  i.v.a.  e  oneri  di
legge. Tale compenso verra' liquidato al collegio consultivo  tecnico
in un'unica soluzione a conclusione dell'incarico.