Art. 6 
 
      Requisiti e funzioni delle centrali uniche di committenza 
 
  1. L'organizzazione  degli  uffici  delle  stazioni  appaltanti  in
materia di ricostruzione pubblica e' improntata, ai  sensi  dell'art.
97, primo comma, della Costituzione, ai principi di  legalita',  buon
andamento, imparzialita', efficacia, efficienza, nonche' ai  principi
di qualificazione e specializzazione, ai sensi dell'art. 38  e  delle
norme in materia di organizzazione del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50. 
  2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi   di   ricostruzione,
riparazione e ripristino  degli  edifici  pubblici  e  dei  beni  del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, i soggetti attuatori di cui  all'art.  15  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189,  possono  avvalersi  della  centrale  unica  di
committenza  individuata  ai  sensi   dell'art.   18   del   medesimo
decreto-legge. A tal fine  e'  approvato  lo  schema  di  convenzione
quadro tra il Commissario Straordinario  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa -  Invitalia
S.p.A., quale Centrale unica di committenza, allegato sotto  il  nome
di «allegato 2» alla  presente  ordinanza,  della  quale  costituisce
parte integrante e sostanziale. Tutti i  soggetti  attuatori  possono
avvalersi dell'attivita' di centrale unica di committenza da parte di
Invitalia, alle condizioni indicate nella convenzione stessa. 
  3. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del
2016,  la  centrale  unica  di  committenza  puo'   provvedere   allo
svolgimento di tutte le attivita'  occorrenti  per  la  realizzazione
degli interventi di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge. 
  4. Anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 37, comma 7, e
38, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  i  soggetti
attuatori di cui all'art. 15  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
possono demandare alla centrale unica di committenza, il compito di: 
    a) predisporre i documenti e gli  atti  da  porre  a  base  delle
procedure di affidamento dei servizi e dei lavori; 
    b) curare e svolgere la procedura di aggiudicazione dei contratti
pubblici aventi ad oggetto le attivita' della ricostruzione, anche in
caso di risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo; 
  5. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016, la qualificazione delle centrali uniche di  committenza  ha
per oggetto  il  complesso  delle  attivita'  che  caratterizzano  il
processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro  in  relazione
ai seguenti ambiti: 
    a) capacita' di progettazione; 
    b) capacita' di affidamento; 
    c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo  dell'intera
procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 
  6. Le centrali uniche di committenza regionali svolgono  i  compiti
definiti dall'art. 18  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  con  i
soggetti aggregatori e le stazioni uniche  appaltanti  individuate  a
livello regionale. 
  7. Le funzioni rientranti nell'ambito  delle  competenze  regionali
esercitate  dalle  centrali  uniche  di  committenza  possono  essere
delegate ai comuni, previo accertamento della disponibilita',  presso
il comune delegato, di risorse tecniche e organizzative adeguate.