Art. 6 Requisiti e funzioni delle centrali uniche di committenza 1. L'organizzazione degli uffici delle stazioni appaltanti in materia di ricostruzione pubblica e' improntata, ai sensi dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, ai principi di legalita', buon andamento, imparzialita', efficacia, efficienza, nonche' ai principi di qualificazione e specializzazione, ai sensi dell'art. 38 e delle norme in materia di organizzazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici e dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono avvalersi della centrale unica di committenza individuata ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto-legge. A tal fine e' approvato lo schema di convenzione quadro tra il Commissario Straordinario e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., quale Centrale unica di committenza, allegato sotto il nome di «allegato 2» alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Tutti i soggetti attuatori possono avvalersi dell'attivita' di centrale unica di committenza da parte di Invitalia, alle condizioni indicate nella convenzione stessa. 3. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, la centrale unica di committenza puo' provvedere allo svolgimento di tutte le attivita' occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge. 4. Anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 37, comma 7, e 38, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, possono demandare alla centrale unica di committenza, il compito di: a) predisporre i documenti e gli atti da porre a base delle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori; b) curare e svolgere la procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto le attivita' della ricostruzione, anche in caso di risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo; 5. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la qualificazione delle centrali uniche di committenza ha per oggetto il complesso delle attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacita' di progettazione; b) capacita' di affidamento; c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 6. Le centrali uniche di committenza regionali svolgono i compiti definiti dall'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 con i soggetti aggregatori e le stazioni uniche appaltanti individuate a livello regionale. 7. Le funzioni rientranti nell'ambito delle competenze regionali esercitate dalle centrali uniche di committenza possono essere delegate ai comuni, previo accertamento della disponibilita', presso il comune delegato, di risorse tecniche e organizzative adeguate.